Regolamento di Esecuzione
09/04/2018, nr.
798 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/763 DELLA COMMISSIONE
del 9 aprile 2018
che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese
ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione |
Una buona pratica per facilitare lo sviluppo delle relazioni fra le parti che partecipano al processo di valutazione nel presentare una domanda di certificato di sicurezza unico, dovrebbe prevedere che il richiedente selezionasse l'organismo di certificazione di sicurezza in conformità all'articolo 10, paragrafi 5 e 8, della direttiva (UE) 2016/798. Quando l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, dovrebbe consultare le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza e tenere conto dei relativi accordi transfrontalieri. L'attivazione di contatti preliminari, dovrebbe essere gestita con il richiedente sotto forma di coordinamento pre-valutazione. L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero inoltre seguire disposizioni o procedure interne per garantire il rispetto dei requisiti di valutazione della sicurezza. Al fine di ridurre la complessità, la durata e il costo della procedura di certificazione, sono inoltre necessarie disposizioni che armonizzino il sistema della certificazione a livello dell'Unione e rafforzino la collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
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Materie:
Sicurezza Ferrovie,
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Allegato:
certificato sicurezza ferrovie |
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