L'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 dispone che, qualora la fotointerpretazione delle immagini aeree o satellitari non fornisca risultati definitivi sulla conformità ai criteri di ammissibilità o sulle dimensioni esatte della superficie oggetto dei controlli amministrativi o in loco, si debbano effettuare ispezioni fisiche in campoIl regolamento ha stabilito che le modifiche in seguito ai controlli preliminari vengano comunicate all’autorità competente al più tardi nove giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari. Inoltre, le comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Il regolamento inoltre ha introdotto nuovi articoli che chiaraiscono ulteriolmente la normativa legata ai regimi di controllo.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della comunità Europea
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