Regolamento di Esecuzione
12/06/2018, nr.
56000 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/56 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza
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gli Stati membri sono tenuti a pubblicare informazioni sui beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia («FEAGA») e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR»), tra cui l'importo del pagamento percepito per ogni misura finanziata da detti fondi nell'esercizio finanziario considerato nonché la natura e la descrizione di ogni misura le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono stabiliti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1758 della Commissione. L'esperienza dimostra che la forma e il contenuto delle informazioni contabili devono essere modificati ogni anno con conseguenti oneri amministrativi e rischio di ritardi. A fini di semplificazione e per consentire di definire tempestivamente le relative specifiche tecniche, è pertanto opportuno prevedere che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, i modelli e le relative specifiche tecniche delle informazioni contabili debbano essere messi a disposizione, e aggiornati dalla Commissione, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario previa informazione del comitato dei fondi agricoli. I documenti e le informazioni contabili sono inviati alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. I documenti del suddetto paragrafo sono presentati per via elettronica secondo il formato e alle condizioni stabilite dalla Commissione.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
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Materie:
Agricoltura,
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Allegato:
REGOLAMENTO_DI_ESECUZIONE__UE__2018.56_DELLA_COMMISSIONE |
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