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Informazione legislativa e giuridica
Regolamneto di esecuzione della Commissione 19/11/2019, nr. 1928
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1928 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2019

Gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N + 1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori anche oltre detto termine, entro certi limiti di bilancio. I pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata a un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello in cui si applica tale disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile cui si applica la disciplina finanziaria a prescindere dal momento in cui i pagamenti saranno erogati agli agricoltori.

Fonte:Gazzetta Ufficiale della comunità Europea


Materie: Agricoltura,
Allegato:
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