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Informazione legislativa e giuridica
Regolamento di Esecuzione 06/02/2020, nr. 10000
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2026 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

Le regioni ammissibili a beneficiare dell’aumento delle risorse della dotazione specifica per l’IOG per il 2019 sono determinate in conformità all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio facendo tuttavia riferimento agli ultimi dati annuali disponibili sulla disoccupazione giovanile. A norma dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese a titolo dell’IOG sono ammissibili fino al 31 dicembre 2023 sia per le regioni che figurano già nei due elenchi di cui all’allegato IV della decisione di esecuzione 2014/190/UE, sia per le regioni ammissibili a beneficiare dell’aumento delle risorse della dotazione specifica per l’IOG per il 2019. Gli elenchi esistenti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi ed essere integrati con un elenco delle regioni ammissibili a beneficiare dell’aumento delle risorse della dotazione specifica per l’IOG per il 2019. Per ragioni di chiarezza e di trasparenza, l’allegato IV della decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

Gazzetta Ufficiale


Materie: regimi speciali cessione beni/servizi,
Allegato:
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