Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
Le finalità della presente legge sono quelle di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficeinza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e valorizzare il territorio. La legge prevede la pubblicazione entro il 16 agosto 2018 di un decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle fiannze, previa iontesa in sede di Conferenza unificata, che approvi il Piano generale della mobilità ciclistica che costituirà parte integrante del Piano generale dei trasporti e dellal logistica.
Per il conseguimento delle finalità della legge, le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del quadro finanziario e dei suoi eventuali aggiornamenti, predispongono e approvano con cadenza triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della logistica e con il Piano nazioanle della mobilità ciclistica, il piano regionale della mobilità ciclistica. Il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane , sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalità della presente legge.
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