Il decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, hanno stabilito il numero dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione nonche', con il medesimo decreto, è disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi a valere sulle facolta' assunzionali delle singole amministrazioni convertito, con modificazioni, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. , possono procedere, a decorrere dall'anno 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Fonte: Gazzetta Ufficiale