I contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamita' naturali. Allo scopo di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dagli eventi calamitosi. La concessione di aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; D' ntesa con le regioni interessate; di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali; ai fini del risarcimento dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa da quella di cui alla scheda «C» allegata alle ordinanze di protezione civile, si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, tenuto conto delle tipologie di danno ammissibili, come di seguito riportate: a) ai terreni; b) ai fabbricati ed altri manufatti rurali (stalle, magazzini, rimesse ecc.); c) alle strade poderali e canali di scolo aziendali; d) alle piantagioni arboree da frutto; e) alle scorte vive (bestiame); f) alle scorte morte (materie prime e prodotti finiti); g) alle macchine ed attrezzi; h) alle strade interpoderali; i) alle opere di approvvigionamento idrico; j) alle reti idrauliche ed impianti irrigui al servizio di piu'ìaziende agricole; k) alle opere di bonifica a servizio di piu' aziende agricole. Le regioni all'esito delleattivita' di regolarizzazione di cui al comma provvedono alleattivita' di riconoscimento dei contributi spettanti, con le' del finanziamento agevolato, tenuto conto dei massimaliprevisti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.La presente ordinanza e' pubblicata sui siti internet delDipartimento della protezione civile www.protezionecivile.gov.it edel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestaliwww.politicheagricole.it Sui siti internet delle regioni interessate sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti.Tali informazioni sono rese disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto e' concesso.
Fonte: Gazzetta Ufficiale