Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19», concernente ulteriori limitazioni agli spostamenti da e per l'estero dato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia. Visto il verbale del Comitato tecnico-scientifico e dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile e la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute che ha rappresentato la necessità di rafforzare i controlli tesi a diminuire il rischio di reimportazione del virus nel territorio nazionale che e ha contestualmente proposto la restrizione, assoluta o condizionata, della mobilità da determinati Paesi, in presenza di specifiche condizioni sanitarie; dispone ulteriori misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale . Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno, è emanata la seguente ordinanza: Divieti di ingresso e transito nel territorio nazionale Fermi restando gli obblighi e le limitazioni allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, sono Vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:a) Armenia;b)Bahrein; c) Bangladesh; d)Brasile;e) Bosnia Erzegovina; f) Cile; g) Kuwait;h) Macedonia del Nord i) Moldova;j) Oman;l) Panama; m) Peru'; n) Repubblica Dominicana. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono altresi' sospesi i voli diretti e indiretti da e per Paesi In deroga al comma 1, e' comunque consentito l'ingresso in Italia delle persone con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del presente decreto. Alle persone di cui al primo periodo che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero e' condizionato al rilascio del vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui sopra. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa e fino al 14 luglio 2020.
Fonte. Gazzetta Ufficiale
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