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Informazione legislativa e giuridica
Atti statali di rilevanza regionale
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi Richiesta informazioni
Atto nr. 76 del 16/07/2020 Materia: Innovazione digitale
Provvedimento: DECRETO LEGGE Gazzetta Ufficiale: GU n.178 del 16-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 24)

Titolo:
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
Al fine  di  fronteggiare   le   ricadute   economiche   conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonchè di  far fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale, si applicano le procedure di affidamento dei lavori secondo la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del procedimento equivalente sia adottato entro il  31  luglio  2021.   Salve le ipotesi in cui la  procedura  sia  sospesa  per effetto di provvedimenti dell autorita' giudiziaria. L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data  di  adozione  dell'atto  di   avvio   del procedimento. Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo periodo ,e la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilita' del responsabile  unico  del  procedimento per danno erariale e,  qualora  imputabili  all'operatore  economico. Costituiscono altresì  causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche  antimafia  riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante  il  rilascio  della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente  alla consultazione della Banca dati nazionale unica  della  documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto  che  risulti non censito, a condizione che non emergano condizioni ostative nei confronti dei soggetti sottoposti  alle  verifiche  antimafia. Il  Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, popolato dei dati previsti  viene altresi'  utilizzato dalle  Pubbliche  Amministrazioni  per  agevolare  la  procedura   di valutazione di impatto dei progetti sul territorio  e  consentire  un celere  svolgimento  dei   procedimenti   autorizzativi,   attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.   All'attuazione della presente disposizione le  amministrazioni pubbliche  provvedono  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.

Fonte: Gazzetta Ufficiale
 
 
 

File allegato:
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