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Informazione legislativa e giuridica
Atti statali di rilevanza regionale
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi Richiesta informazioni
Atto nr. 10300 del 14/08/2020 Materia: Consultazioni referendarie
Provvedimento: DECRETO LEGGE Gazzetta Ufficiale: GU n.203 del 14-8-2020

Titolo:
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 103 Modalita' operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.
Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
Per  l'anno 2020, il pieno esercizio del diritto al voto, anche  con  riferimento agli  elettori  positivi  a   COVID-19,   collocati   in   quarantena ospedaliera o domiciliare, e  di  tutti  coloro  che  si  trovano  in isolamento fiduciario; tenendo conto anche dell'esigenza di  garantire  il  sicuro svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, vista la delibera del Consiglio dei  ministri  in  data  29  luglio 2020, con la quale il Governo ha  prorogato  lo  stato  di  emergenza sanitaria, gia' deliberata in data 31 gennaio 2020. Considerato che in data 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno,  nel rispetto del principio della concentrazione delle scadenze elettorali, rilevata la necessita' di adottare adeguate misure  per  assicurare l'esercizio del diritto di voto  anche  degli  elettori  positivi  al COVID-19 in quarantena.  Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione  delle imminenti scadenze elettorali, in considerazione della situazione epidemiologica   da  COVID-19, al fine di prevenire i rischi  di  contagio,  nonche'  assicurare  il pieno esercizio dei diritti civili  e  politici,  limitatamente  alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno  2020,  l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato  la  scheda, provvede ad  inserirla  personalmente  nell'urna. nelle  strutture  sanitarie  con  almeno  100  e  fino  a  199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo  unico  delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati. In caso di  accertata  impossibilita'  alla  costituzione  della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco  puo'nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unita' speciali di continuita'  assistenziale   regionale   (USCAR),   designati   dalla competente azienda sanitaria locale,  ovvero,  in  subordine,  previa attivazione dell'autorita' competente, soggetti  iscritti  all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del  comune.  La nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli interessati.

Fonte: Gazzetta Ufficiale
 

File allegato:
Scarica DECRETO consultazioni elettorali