Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
Per l'anno 2020, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi a COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario; tenendo conto anche dell'esigenza di garantire il sicuro svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2020, con la quale il Governo ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria, gia' deliberata in data 31 gennaio 2020. Considerato che in data 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno, nel rispetto del principio della concentrazione delle scadenze elettorali, rilevata la necessita' di adottare adeguate misure per assicurare l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al COVID-19 in quarantena. Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonche' assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco puo'nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorita' competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli interessati.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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