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Informazione legislativa e giuridica
Atti statali di rilevanza regionale
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi Richiesta informazioni
Atto nr. 3500 del 18/10/2020 Materia: DPCM COVID 19
Provvedimento: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Gazzetta Ufficiale: (GU n.258 del 18-10-2020)

Titolo:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05727)
Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
Per la  continuita'  operativa del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche' per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», con il DCPM in essere, con  il  quali  e'  stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. E' stato valutato dall'Organizzazione mondiale  della  sanita': come  «pandemia», in   considerazione   dei   livelli   di  diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale. L'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale,considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti,  necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita' nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede internazionale ed europea, la gestione in sicurezza  di  opportunita' organizzate di socialita' e gioco per bambini  ed  adolescenti, nella fase 2 dell'emergenza COVID-19  da parte del  Dipartimento  per la famiglia di cui all'allegato 8 al decreto  del  Presidente  dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole  alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli ffari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19.Le strade o piazze nei  centri  urbani,  dove  si  possono  creare situazioni di assembramento, puo'  essere  disposta  la  chiusura  al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilita' di  accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente  aperti  e  alle abitazioni private.  Sono consentiti soltanto gli eventi  e  le  competizioni  riguardanti  gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale  o regionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e  dalle  rispettive  federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da  organismi  sportivi  internazionali;per tali eventi e competizioni e' consentita la presenza di pubblico,con una percentuale massima di  riempimento  del  15%  rispetto  alla capienza totale e comunque  non  oltre  il  numero  massimo  di  1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi  chiusi,  esclusivamente  negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la  prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati  volumi  e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il  rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente,  con   obbligo   di   misurazione   della   temperatura.

Fonte: Gazzetta Ufficiale
 
 
 

File allegato:
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