Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Atti statali di rilevanza regionale
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi Richiesta informazioni
Atto nr. 14900 del 09/11/2020 Materia: tutela della salute dei lavoratori e delle imprese
Provvedimento: Decreto Gazzetta Ufficiale: (GU n.279 del 9-11-2020)

Titolo:
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00170)
Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
E’ prorogato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di  patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con il quale sono state disposte restrizioni  all'esercizio  di  talune  attivita' economiche al fine di contenere la  diffusione  del  virus  COVID-19. Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori piu' direttamente interessati dalle  misure  restrittive,  adottate  con  i  predetti  decreti,  Su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell'economia e delle finanze.  Attuato la rideterminazion del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137  e  nuovo  contributo  a favore degli operatori dei centri commerciali  Per gli operatori dei settori economici individuati  dai  codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e  pasticcerie ambulanti, 563000-bar  e  altri  esercizi  simili  senza  cucina   e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede  operativa  nelle  aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto, e' aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto  alla quota indicata nell'Allegato 1, al citato decreto. Il contributo a fondo perduto di cui  al  presente  articolo  e'riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori  con  sede  operativa  nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali  del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle  nuove  misurere strittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel limite di spesa  di  280  milioni  di  euro.  Il contributo  viene   erogato   dall'Agenzia   delle   entrate   previa presentazione  di  istanza  secondo  le  modalita'  disciplinate  dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entra Fermo restando il limite di spesa che  svolgono  come  attivita'prevalente una di quelle  riferite  ai  codici  ATECO  che  rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto, e' determinato entro il 30 per cento del contributo a  fondo  perduto di cui all'articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Per i soggetti  di cui al comma 4 che svolgono come attivita' prevalente del  valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa  e  dei criteri  stabiliti  dai  commi  4,  5  e  6  dell'articolo   25   del decreto-legge n. 34 si provvede, per 458 milioni di euro per l'anno 2020  e  280  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.Contributo a fondo  perduto  da  destinare  agli  operatori  IVA  dei settori economici interessati dalle nuove  misure  restrittive.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economiciali e' riconosciuto  un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti la cui  attivita'  prevalente è  una  di quelle riferite ai codici ATECO che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa  nelle  aree caratterizzate da uno scenario  di  massima gravita'.  Il contributo  non  spetta  ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal  25  ottobre 2020.  Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  563 milioni di  euro  per  l'anno  2020.Per quanto attiene gli esercenti l'attivita' di gestione di ristoranti nelle aree delterritorio  nazionale  caratterizzate  da  uno  scenario  di  elevatagravita' e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo  2  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021del termine  relativo  al  versamento  della  seconda  o  unica  rata dell'acconto delle imposte sui redditi e  dell'IRAP,  dovuto  per  il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019, prevista dall' articolo 98, comma 1, del decreto  legge  n.  104  del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato  odei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98.

Fonte: Gazzetta Ufficiale
 

File allegato:
Nessun documento allegato all'atto