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Informazione legislativa e giuridica
Atti statali di rilevanza regionale
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi Richiesta informazioni
Atto nr. 12 del 12/02/2021 Materia: Ulteriori disposizioni urgenti Covid 19
Provvedimento: DECRETO LEGGE Gazzetta Ufficiale: (GU n.36 del 12-2-2021)

Titolo:
DECREO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00016)
Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
In considerazione   dei   livelli   di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare specifiche misure di contenimento alla diffusione  dell'epidemia  da COVID-19. Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  per  gli  affari regionali e le autonomie, sono  state formulate ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento  della  diffusione del COVID-19 Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull'intero territorio  nazionale  e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra  i  territori  di diverse regioni o province autonome, salvi gli  spostamenti  di motivata e comprovate esigenze  lavorative  o  da  situazioni di necessità  ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.  La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n 35.Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 
Fonte: Gazzetta Ufficiale
 

File allegato:
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