Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
E’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'dell'11 marzo 2020, Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzionee contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica. Per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attivita' dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie piu' fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale; Ritenuto necessario disporre misure inderogabili per assicurare su tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione.Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di accrescere e migliorare la capacita' di risposta del settore pubblico alle esigenze del Paese anche attraverso la semplificazione e la maggiore celerita' delle procedure concorsuali.Considerata la necessita' di provvedere alla proroga e alla efinizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita' delle funzioni amministrativa e giurisdizionale. Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, della giustizia, della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. al 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020. In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonche' dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonche' ulteriori, motivate, misure piu' restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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