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Informazione legislativa e giuridica
Atti statali di rilevanza regionale
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi Richiesta informazioni
Atto nr. 440 del 01/04/2021 Materia: ministero della salute COVID19
Provvedimento: ORDINANZA Gazzetta Ufficiale: (GU n.79 del 1-4-2021)

Titolo:
DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056)
Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
E’ stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'dell'11 marzo 2020, Considerato  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  e   il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di  prevenzionee contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica. Per  garantire  in  maniera  omogenea  sul   territorio nazionale le attivita' dirette al contenimento dell'epidemia  e  alla riduzione  dei  rischi  per  la  salute  pubblica,  con   riferimento soprattutto alle categorie piu' fragili, anche alla luce dei  dati  e delle  conoscenze  medico-scientifiche  acquisite  per   fronteggiare l'epidemia da  COVID-19  e  degli  impegni  assunti,  anche  in  sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale; Ritenuto necessario disporre misure inderogabili per assicurare  su tutto  il  territorio  nazionale  lo  svolgimento   delle   attività scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione.Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di  accrescere  e migliorare  la  capacita'  di  risposta  del  settore  pubblico  alle esigenze del Paese anche attraverso la semplificazione e la  maggiore celerita' delle procedure concorsuali.Considerata  la  necessita'  di  provvedere  alla  proroga  e  alla efinizione di termini di prossima scadenza al fine di  garantire  la continuita' delle funzioni amministrativa e giurisdizionale. Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei Ministri   della   salute, della giustizia, della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ulteriori   misure   per   contenere   e   contrastare    l'emergenza epidemiologica da COVID-19. al 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020. In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonche' dello stato di  attuazione  del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo  1,  comma 457,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178, con   particolare riferimento alle persone anziane  e  alle  persone  fragili. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i  Presidenti  delle  regioni  e delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono   disporre l'applicazione delle misure stabilite  per  la  zona  rossa,  nonche' ulteriori, motivate, misure  piu'  restrittive  tra  quelle  previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.  19 del 2020 La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo  e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Dal 7 aprile al  30  aprile  2021,  e'  assicurato  in  presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 65, e dell'attivita'  scolastica  e  didattica  della scuola dell'infanzia, della scuola  primaria  e  del  primo  anno  di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La predetta deroga e' consentita solo in  casi di eccezionale e straordinaria necessita'  dovuta  alla  presenza  di focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica.  


Fonte: Gazzetta Ufficiale

File allegato:
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