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Informazione legislativa e giuridica
Atti statali di rilevanza regionale
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi Richiesta informazioni
Atto nr. 46000 del 01/04/2021 Materia: assegni familiari
Provvedimento: Legge Gazzetta Ufficiale: (GU n.82 del 6-4-2021)

Titolo:
LEGGE 1 aprile 2021, n. 46 Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. (21G00057)
Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
Tutti  i  nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3, a tale fine, i criteri per l'assegnazione  del beneficio, sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse. Oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  specifici  l'accesso all'assegno e' assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità  e  progressività,  nei limiti stabiliti dalla presente legge.  L'ammontare dell'assegno è modulato  sulla base  della  condizione  economica   del   nucleo   familiare,   come individuata  attraverso  l'indicatore  della   situazione   economica equivalente (ISEE) o sue  componenti,  tenendo  conto  dell'età  dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro  per  Il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;  ai fini  dell'accesso  e  per  il  calcolo  delle  prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di cui al comma 1, il  computo di quest'ultimo puo' essere differenziato nell'ambito dell'ISEE  fino al suo eventuale azzeramento. L'assegno  e' pienamente compatibile  con  la fruizione del reddito di cittadinanza,  di  cui  all'articolo  1  del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed e' corrisposto congiuntamente ad esso con le modalita' di  erogazione  del  reddito  di  cittadinanza. Nella   determinazione   dell'ammontare    complessivo    si    tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di  minore  età  presenti nel  nucleo  familiare,  sulla  base  di  parametri  della  scala  di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del  decreto-legge  n.  4 del 2019.  L'assegno di  cui  al  comma  1  non  e'  considerato  per  la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali  agevolate,  dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e  prestazioni  sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilita'. Le borse di lavoro  volte  all'inclusione  o  all'avvicinamento  in  attività  lavorative di persone con disabilita' non sono  considerate  ai  fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso, l'assegno  e' ripartito in pari misura tra  i genitori ovvero, in loro assenza, e'  assegnato  a  chi  esercita  la responsabilita'  genitoriale.  In  caso  di  separazione  legale   ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli  effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di  accordo,  al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra i genitori, l'assegno  e' concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro assegno  e' pienamente compatibile  con  la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore  dei  figli  a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e  di Bolzano e dagli enti locali,  e' istituito un organismo  aperto  alla  partecipazione  delle associazioni  familiari  maggiormente  rappresentative,  al  fine  di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno. Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

File allegato:
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