Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
Tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3, a tale fine, i criteri per l'assegnazione del beneficio, sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse. Oltre ai principi e criteri direttivi specifici l'accesso all'assegno e' assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per Il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare; ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di cui al comma 1, il computo di quest'ultimo puo' essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento. L'assegno e' pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed e' corrisposto congiuntamente ad esso con le modalita' di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019. L'assegno di cui al comma 1 non e' considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilita'. Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilita' non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso, l'assegno e' ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, e' assegnato a chi esercita la responsabilita' genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra i genitori, l'assegno e' concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro assegno e' pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, e' istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno. Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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