Titolo:
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 aprile 2021
Approvazione del modello informatizzato di presentazione della
domanda, per il triennio 2021-2023, di contributi, a favore dei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, capoluogo di
provincia o sede di citta' metropolitana, per investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della
qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
(21A02156)
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Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e le modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme nonutilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di iferimento, secondo modalita' di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre. Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente delConsiglio dei ministri.in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Rilevato che la predetta disposizione prevede altresì, per i trienni successivi al 2023 e per l'ultimo biennio 2033-2034,che in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di riferimento, sono applicati gli stessi criteri e modalita', utilizzando i dati più recenti disponibili per quanto attiene l'Indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), di cui all'art. 5, comma 2 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il periodo di riferimento, secondo il quale i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia ed i comuni capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana hanno facolta' di richiedere i contributinel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021; 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascunodegli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, presentando domanda per la realizzazione di interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto social ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati; Rilevato che ciascuno dei predetti enti puo' fare richiesta di contributo per uno o piu' interventi nel limite massimo di: a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti; b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore ouguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana; con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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