I richiedenti di titoli di importazione o di diritti di importazione hanno l’obbligo di dimostrare di aver operato nel commercio con paesi terzi per talune categorie di prodotti agricoli. L’attuale pandemia di Covid-19 e le ampie restrizioni agli spostamenti introdotte negli Stati membri rappresentano una sfida eccezionale e senza precedenti sia per gli Stati membri che per gli operatori per quanto concerne lo scambio di documenti ufficiali conformemente alla normativa dell’Unione. la Commissione ha sottolineato che, nella situazione attuale, non deve esser compromesso il corretto funzionamento del mercato unico. la Commissione stabilisce inoltre, le norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione questi ultimi hanno l’obbligo di dimostrare di aver operato nel commercio con paesi terzi per talune categorie di prodotti agricoli. Le gestioni di un determinato contingente di importazione, possono essere stabilite dal regolamento della Commissione relativo al contingente in questione. Tali ulteriori condizioni, quali l’obbligo per il richiedente di fornire documenti che stabiliscano il quantitativo di riferimento dell’operatore, l’origine o la qualità del prodotto, sono stabilite Nel documento «COVID-19 —gli Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali», la Commissione ha sottolineato che, nella situazione attuale, non deve essere compromesso il corretto funzionamento del mercato unico.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea