Le relazioni d’indagine su incidenti e inconvenienti che compromettono la sicurezza dei passeggeri, dovrebbero servire a permettere di trarre insegnamenti dagli incidenti e inconvenienti avvenuti nel del passato. Dette relazioni dovrebbero agevolare l’individuazione dei pericoli e prevenirli in prima istanza per la sicurezza dei fruitori di tali servizi e in secondo luogo per l’eliminazione su vasta scala di possibili pericoli in futuro e consentire agli attori del settore ferroviario di riesaminare la loro valutazione dei rischi in relazione alle operazioni da essi svolte e aggiornare, ove necessario, i loro sistemi di gestione della sicurezza, anche adottando, laddove applicabile, misure correttive a norma. Le raccomandazioni in materia di sicurezza devono essere tradotte in misure concrete dai destinatari e le azioni intraprese devono essere comunicate all’organismo investigativo. L’individuazione dei pericoli dovrà determinare una maggiore sicurezza e l’eliminazione dei rischi al fine di consentire agli attori del settore ferroviario di riesaminare la loro valutazione dei rischi in relazione alle operazioni da essi svolte e aggiornare, ove necessario, i loro sistemi di gestione della sicurezza, e il miglioramento futuro della sicurezza ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico. È stata a tal fine istituita a tal fine, una banca dati pubblica della cui gestione è responsabile l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e a cui è possibile accedere agli addetti ai lavori tramite una parola chiave.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea