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Informazione legislativa e giuridica
Atti statali di rilevanza regionale
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi Richiesta informazioni
Atto nr. 104 del 14/08/2020 Materia: Economia
Provvedimento: DECRETO LEGGE Gazzetta Ufficiale: GU n.203 del 14-8-2020 - Suppl. Ordinario n. 30)

Titolo:
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
I datori di lavoro che, nell'anno 2020,  sospendono  o  riducono l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario  e cassa  integrazione  in  deroga  per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalita' previste. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra  il  13  luglio  2020  e  il  31  dicembre  2020.  Con riferimento a  tale  periodo,   le   predette   diciotto   settimane costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale COVID-19. I  periodi  di  integrazione  precedentemente  richiesti  e autorizzati ai sensi del  predetto  decreto-legge  n.  18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi  successivi  al  12  luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime  nove  settimane  del presente comma. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo che  il datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal  periodo  di  paga successivo al   provvedimento   di   concessione  dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18 per cento, sono  comunque disposte  le  necessarie  verifiche  relative  alla  sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente  articolo,  ai  fini  delle quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a  scambiarsi +6+9 i dati. devono essere inoltrate all'INPS,  pena di decadenza, entro la  fine del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio  il  periodo  di sospensione o di riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In fase di prima applicazione, il termine di decadenza  e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di  entrata  in vigore del presente decreto. In caso di pagamento diretto delle prestazioni  di  cui  al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro  e'  tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il  saldo  dell'integrazione  salariale  entro  la  fine   del   mese successivo a quello in cui e' collocato il  periodo  di  integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di  trenta  giorni all'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima applicazione, i termini sono  spostati al trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad  essa  connessi  rimangono  a  carico  del datore di lavoro inadempiente.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

File allegato:
Scarica DECRETO rilancio dell'economia