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Informazione legislativa e giuridica
Atti statali di rilevanza regionale
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi Richiesta informazioni
Atto nr. 400 del 15/01/2021 Materia: violenze e molestie sui luoghi di lavoro
Provvedimento: Legge Gazzetta Ufficiale: (GU n.20 del 26-1-2021)

Titolo:
LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. (21G00007)
Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
Richiamando la Dichiarazione di  Filadelfia  che  stabilisce  che tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, credo religioso o sesso, hanno il diritto di perseguire il proprio benessere  materiale e  il  proprio  sviluppo  spirituale  in  condizioni  di  libertà  e dignità , sicurezza economica e pari opportunità. Ribadendo   la   rilevanza   delle    convenzioni    fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, richiamando altri strumenti internazionali pertinenti,  quali  la Dichiarazione universale dei diritti umani, il  Patto  internazionale relativo ai diritti civili e politici, il  Patto  internazionale  sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di  ogni  forma  di  discriminazione  razziale,  la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma  di  discriminazione  nei confronti delle donne, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei  membri  delle  loro famiglie e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Riconoscendo il diritto di tutti ad un mondo  del  lavoro  libero dalla violenza e dalle  molestie,  ivi  compresi  la  violenza  e  le molestie di genere. Riconoscendo che la violenza e le molestie nel mondo  del  lavoro possono costituire un abuso o una violazione dei diritti umani, e che la violenza e  le  molestie  rappresentano  una  minaccia  alle  pari opportunità   e che sono inaccettabili e incompatibili con  il  lavoro dignitoso. Riconoscendo l'importanza di una cultura del  lavoro  basata  sul rispetto reciproco e sulla dignità  dell'essere umano ai  fini  della prevenzione della violenza e delle molestie. Ricordando che i Membri  hanno  l'importante  responsabilità   di promuovere un ambiente generale  di  tolleranza  zero  nei  confronti della violenza e delle molestie al fine di agevolare  la  prevenzione di tali comportamenti e pratiche e che tutti gli attori del mondo del lavoro  devono  astenersi  da  molestie  e  violenze,  prevenirle   e combatterle. Riconoscendo che la violenza e le molestie nel mondo  del  lavoro hanno ripercussioni sulla  salute  psicologica,  fisica  e  sessuale, sulla dignità  e sull'ambiente familiare e sociale della persona. Riconoscendo che la violenza  e  le  molestie  influiscono  anche sulla qualità  dei servizi pubblici e privati e possono impedire  che le  persone,  in  particolare  le   donne,   entrino,   rimangano    progrediscano nel mercato del lavoro. Rilevando come la violenza e le molestie siano incompatibili  con lo sviluppo di imprese sostenibili  e  abbiano  un  impatto  negativo sull'organizzazione del lavoro, sui rapporti nei  luoghi  di  lavoro, sulla partecipazione dei lavoratori, sulla reputazione delle  imprese e sulla produttività. Riconoscendo che le molestie e la violenza di  genere  colpiscono proporzionatamente donne e ragazze e riconoscendo che  un  approcci inclusivo, integrato e in una prospettiva di genere,  che  intervenga sulle cause all'origine  e  sui  fattori  di  rischio,  ivi  compresi stereotipi di genere,forme di discriminazione   multiple   e interconnesse e squilibri nei rapporti di potere dovuti al genere, si rivela essenziale per porre fine alla violenza e  alle  molestie  nel mondo del lavoro. Rilevando come la violenza domestica  possa  avere  ripercussioni sull'occupazione, la produttivita' e la salute e sicurezza  e  che  i governi, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori,   le istituzioni del mercato del lavoro possano adoperarsi, nel  quadro di altre misure, al fine di identificare, reagire e intervenire sulle conseguenze della violenza domestica. Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro, argomento  che  costituisce  il quinto punto all'ordine del giorno della sessione. Avendo deciso che dette proposte  assumeranno  la  forma  di  una Convenzione internazionale, adotta  oggi,  ventuno  giugno  duemiladiciannove la   seguente Convenzione, che sara' denominata Convenzione sulla violenza e  sulle molestie, 2019. l'espressione «violenza e molestie» nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere,  sia  in  un'unica  occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino  o  possano  comportare  un danno  fisico,  psicologico,  sessuale  o  economico,e include la violenza e le molestie di genere;l'espressione «violenza e  molestie  di  genere»  indica  laviolenza e le molestie nei confronti di persone in ragione  del  lorosesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali, possono prevedere un concetto unico o  concetti distinti.La presente Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a  persone  che  lavorino indipendentemente  dallo   status   contrattuale,   le   persone   in formazione, inclusi i tirocinanti e  gli  apprendisti,  i  lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un  impiego  e  i candidati a un lavoro, e  individui  che  esercitino  l'autorita',  idoveri e le responsabilita' di un datore di lavoro. La presente Convenzione si applica  a  tutti  i  settori,  sia privati che pubblici, nell'economia  formale  e  informale,  in  aree urbane o rurali.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

File allegato:
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