Atto nr. 71
del 21/05/2021 |
Materia:
Sicurezza alimentare
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Provvedimento:
Legge |
Gazzetta Ufficiale:
(GU n.121 del 22-5-2021) |
Titolo:
LEGGE 21 maggio 2021, n. 71
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in
materia di sicurezza alimentare. (21G00081)
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Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alleprescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui alpresente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei terminiprevisti per la notificazione degli estremi della violazione.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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File allegato:
sicurezza alimentareDocumento di Microsoft Word
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