Titolo:
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127
Testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 21 settembre 2021),
coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 2), recante: «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening». (21A06912)
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Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai((soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino)) sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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