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Informazione legislativa e giuridica
Atti statali di rilevanza regionale
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi Richiesta informazioni
Atto nr. del 01/04/2022 Materia: contenimento diffusione covid 19
Provvedimento: Ministero della salute Gazzetta Ufficiale: GU n.78 del 2-4-2022)

Titolo:
MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 1 aprile 2022 Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico».
Principali disposizioni e adempimenti per le regioni :
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli didiffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, puo' adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali; a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art. 5 deldecreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, concernente l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro devono riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori, compresi i servizi igienici, ed essere effettuate con le modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanita', tra le quali i biocidi ed i presidi medici/chirurgici comunemente accettati (cfr. l'appendice al presente allegato, nonche' il rapporto ISS-COVID-19 n. 12/2021«Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020»). L'igienizzazione e la disinfezione deve essere assicurata almeno una volta al giorno e la sanificazione deve essere effettuata inrelazione alle specifiche realta' aziendali come previsto da prescrizioni sanitarie e da protocolli condivisi; la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro devono riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori, compresi i servizi igienici, ed essere effettuate con le modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanita', tra le quali i biocidi ed i presidi medici/chirurgici comunemente accettati sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020»). L'igienizzazione e la disinfezione deve essere assicurata almeno una volta al giorno e la sanificazione deve essere effettuata in relazione alle specifiche realta' aziendali come previsto da prescrizioni sanitarie e da protocolli condivisi.

Fonte Gazzetta Ufficiale

File allegato:
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