CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 12 aprile 2017 n. 72 – Pres. Grossi, Red. Prosperetti – (giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 22-26 gennaio e il 30 settembre-4 ottobre 2016, depositati in cancelleria il 1° febbraio ed il 4 ottobre 2016 ed iscritti ai nn. 4 e 57 del registro ricorsi 2016).
1. Pubblico impiego – Norme della Regione Basilicata – Orario di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale – Disciplina di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e c), della legge reg. 26 novembre 2015, n. 53 – Dipendenti del Servizio sanitario nazionale – Previsione della possibilità di riposi giornalieri inferiori a undici ore in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili o di assenze improvvise che non consentono di garantire la continuità di assistenza – In contrasto con l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 – Il quale prevede che la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario – Illegittimità costituzionale – Va dichiarata.
2. Pubblico impiego – Norme della Regione Basilicata – Personale della ASL – Disciplina di cui all’art. 3 della legge reg. 26 novembre 2015, n. 53 – Previsione dell’autorizzazione per le Aziende sanitarie regionali dell’assunzione di personale sanitario a tempo determinato, anche nella forma di lavoro in somministrazione, fino ad una spesa massima complessiva pari al costo sostenuto nell’anno 2015 per il periodo di assenza del personale dipendente in caso di maternità, malattia, aspettative, benefici, distacchi, comandi e permessi previsti dalla normativa – Illegittimità costituzionale – Va dichiarata.
3. Sanità pubblica – Norme della Regione Basilicata – Disciplina di cui all’art. 1, comma 1, della legge reg. 4 agosto 2016, n. 17 – Differimento al 31 dicembre 2016 del termine ultimo di efficacia, nelle more della definizione della nuova disciplina contrattuale nazionale in relazione al d.lgs. n. 66 del 2003, della disciplina transitoria dell’orario di lavoro e del riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale, prevista dalla legge regionale n. 53 del 2015, già impugnata – Illegittimità costituzionale – Va dichiarata.
1. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione Basilicata 26 novembre 2015, n. 53 (Disposizioni urgenti per l’applicazione dell’articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161), secondo cui: «Nelle more della definizione della nuova disciplina contrattuale nazionale, in relazione alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 66/2003, fermi restando i principi della protezione della sicurezza dei lavoratori e dei pazienti e comunque non oltre il 31 luglio 2016: a) per il calcolo della durata massima settimanale di 48 ore dell’orario di lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, il periodo di riferimento è di mesi dodici in linea con quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo; b) (omissis); c) i riposi giornalieri inferiori ad undici ore sono possibili in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili o assenze improvvise che non consentano di garantire la continuità dell’assistenza come accertati dai responsabili dei servizi sanitari interessati; d) (omissis)». Tali disposizioni si pongono in contrasto con l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), il quale prevede che la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, e che tale durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
2. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 novembre 2015, n. 53, il quale autorizza le Aziende Sanitarie Locali della Regione, fino alla data del 31 luglio 2016, ad acquisire personale sanitario a tempo determinato, anche attraverso agenzie di somministrazione, fino ad una spesa massima complessiva pari al costo sostenuto nell’anno 2015 per il periodo di assenza di personale dipendente che prevedono la conservazione del posto di lavoro (maternità, malattia, aspettativa, distacchi, comandi, permessi e fruizione di altri benefici), stabilendo che tale costo non è computabile agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale stabiliti dalla normativa nazionale regionale. Tale disposizione, infatti, non rispetta i vincoli recati dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, contrastando con la disciplina statale di riferimento e, in particolare, con l’art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», nonché con l’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. In riferimento agli artt. 117, primo comma, e secondo comma, lettera l), Cost., va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2016, n. 17 (Modifiche a norme in materia di sanità), nella parte in cui modifica il comma i dell’art. 2 della legge reg. Basilicata n. 53 del 2015, sostituendo le parole «31 luglio 2016» con le parole «31 dicembre 2016», atteso che tale norma proroga, di fatto consolidandone gli effetti, la disciplina transitoria di cui all’art. 2 della l.r. n. 53/2015.