CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – sentenza 5 maggio 2017 n. 11015 – Pres. Napoletano, Rel. Tria – Romeo (Avv.ti Cotroneo e Polimeni) c. Comune di Reggio Calabria (n.c.) – (accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza 17 novembre 2010 n. 1298 della Corte di Appello di Reggio Calabria).
1. Amministrazione pubblica – Spoils system – Limiti – Secondo l’orientamento della Corte costituzionale – Individuazione – Applicabilità dell’istituto solo nei casi in cui si si riscontrino i requisiti della “apicalità” dell’incarico nonché della “fiduciarietà” della scelta del soggetto da nominare.
2-3. Pubblico impiego – Dipendenti enti locali – Dirigenti – Spoils system – Nel caso di incarico di tipo tecnico-professionale che non comporta il compito di collaborare direttamente al processo di formazione dell’indirizzo politico, ma soltanto lo svolgimento di funzioni gestionali e di esecuzione – Inapplicabilità – Fattispecie.
1. Nell’ambito del lavoro alle dipendenze delle PP.AA., con riguardo agli incarichi dirigenziali, sulla base alla giurisprudenza della Corte costituzionale affermatasi a partire dalle sentenze n. 103 e n. 104 del 2007 e ormai consolidata, le uniche ipotesi in cui l’applicazione dello “spoils system” può essere ritenuta coerente con i principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. sono quelle nelle quali si riscontrano i requisiti della “apicalità” dell’incarico nonché della “fiduciarietà” della scelta del soggetto da nominare, con la ulteriore specificazione che la “fiduciarietà”, per legittimare l’applicazione del suindicato meccanismo, deve essere intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell’organo politico, che di volta in volta viene in considerazione come nominante.
2. Nell’ambito degli enti locali, il meccanismo dello spoils system non è applicabile in caso di incarico di tipo tecnico-professionale che non comporta il compito di collaborare direttamente al processo di formazione dell’indirizzo politico, ma soltanto lo svolgimento di funzioni gestionali e di esecuzione rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi di governo dell’Ente di riferimento. In questo caso, infatti, la “fiduciarietà” della scelta del soggetto da nominare non si configura come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell’organo politico nominante (1).
3. L’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell’art. 97 Cost., come inteso dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di “spoils system“, del combinato disposto degli artt. 51 e 110, commi 3, primo periodo, e 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 con l’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, porta ad escludere che un incarico di tipo tecnico-professionale, che non implica il compito di collaborare direttamente al processo di formazione dell’indirizzo politico dell’Ente di riferimento (nella specie: Comune), che sia stato affidato dal Sindaco di un Comune, con un contratto prevedente la coincidenza del termine finale del rapporto con “lo scadere del mandato elettorale del Sindaco”, possa essere oggetto di anticipata cessazione da parte del Comune stesso a causa della morte improvvisa del Sindaco persona fisica nominante, sull’assunto del “carattere fiduciario” dell’incarico medesimo (2).
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(1) V., da ultimo, Corte cost. sentenza n. 269 del 2016, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/a/2016/85532
(2) Alla stregua del principio è stato ritenuto illegittimo il provvedimento anticipata cessazione del contratto di lavoro dirigenziale a tempo pieno e determinato che il ricorrente aveva stipulato con il Comune, in conseguenza dell’improvviso decesso del Sindaco persona fisica che aveva conferito l’incarico stesso.