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Schede di sintesi sentenze
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi Richiesta informazioni
sentenza del 09/05/2017, nr. 2463
Titolo: 1. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Diniego
Organo: TAR Campania - Napoli Materia: Atto Amministrativo Diritto di Accesso

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. VI – sentenza 9 maggio 2017 n. 2463 – Pres. Passoni, Est. Palmarini – DigiTaxi s.r.l. (Avv. Vergara) c. Comune di Napoli (Avv.ti Crimaldi, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Pizza, Pulcini, Ricci, Cuomo, Furnari e Romano) – (respinge).

1. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Diniego – Ricorso in s.g. avverso il diniego – Omessa notifica ai controinteressati – Nel caso in cui la P.A. non abbia consentito agli stessi la partecipazione in sede procedimentale – Inammissibilità del ricorso – Non può essere dichiarata.

2. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Diniego parziale – Istanza tendente ad ottenere nominativi, indirizzi e numeri telefonici dei titolari di licenze di NCC (noleggio con conducente autorizzati dall’amministrazione a svolgere tale attività – Rilascio solo dei nominativi e dei numeri di licenza e non anche degli indirizzi e numeri di telefono – Legittimità.

1. Non può essere dichiarato inammissibile un ricorso per l’accesso agli atti della P.A., per omessa notifica ai controinteressati, quando la stessa Amministrazione non abbia ritenuto consentire la partecipazione in sede procedimentale di altri soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento della istanza di accesso e che acquisterebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego (1).

2. E’ legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha parzialmente rigettato una istanza avanzata da una start up innovativa che ha elaborato un’applicazione da installare sugli smartphone per agevolare il contatto tra utenti e titolari di licenze TAXI e NCC (noleggio con conducente), con la quale era stato chiesto il rilascio dell’elenco dei nominativi dei titolari di licenze di NCC autorizzati dall’Amministrazione a svolgere tale attività accompagnato dai numeri di licenza, indirizzo e recapito telefonico, fornendo l’elenco dei nominativi e il numero di licenza degli operatori autorizzati ma non anche il loro indirizzo e recapito telefonico, trattandosi di dati personali di terzi il cui accesso può giustificarsi ai sensi dell’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 laddove il richiedente abbia la necessità di “curare e difendere i propri interessi giuridici”. Infatti, nel caso di specie l’esigenza manifestata nella domanda di accesso di garantire l’iscrizione al servizio dei soli operatori autorizzati è già soddisfatta dalla conoscenza dei loro nominativi, accompagnati dal numero della licenza, mentre non si comprende quale finalità e quale interesse, meritevole di tutela nel bilanciamento tra accesso e riservatezza, sia sottesa alla conoscenza degli indirizzi e dei recapiti telefonici (per lo più numeri di cellulare) (2).

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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2012, n. 677, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cds_2012-02-08.htm; v. anche Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2968 Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5062, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/a/2010/56176

(2) Ha osservato la sentenza in rassegna che la nozione di “cura e difesa di interessi giuridici” di cui al comma 7 dell’art. 24 che consente di superare l’esclusione dal diritto di accesso a documenti riguardanti “la vita privata o la riservatezza di persone fisiche” (comma 5, lettera c) del medesimo articolo) non può essere intesa in senso lato fino a ricomprendere qualsiasi tipo di interesse (non a caso la giurisprudenza con riguardo al comma 7 cit. ha parlato di “accesso defensionale” ossia quello propedeutico alla migliore tutela delle proprie ragioni in un giudizio – già pendente o da introdurre – ovvero nell’ambito di un procedimento amministrativo).

 

Collegamenti: www.lexitalia.it
File allegato:
Scarica sentenza n. 2463-2017 TAR Campania- Napoli, Sez. VI