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Schede di sintesi sentenze
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi Richiesta informazioni
sentenza del 26/05/2017, nr. 121
Titolo: Lavoro – Medici incaricati definitivi degli istituti penitenziari – Orario di lavoro
Organo: Corte Costituzionale Materia: Lavoro

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 26 maggio 2017 n. 121 – Pres. Grossi, Red. Prosperetti – (giudizi promossi con quattro ordinanze dell’8 ottobre 2015 dal T.A.R. Puglia, iscritte ai nn. 3, 4, 5 e 6 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2016).

Lavoro – Medici incaricati definitivi degli istituti penitenziari – Orario di lavoro – Regione Puglia – Disciplina prevista dall’art. 21, comma 7, della legge reg. 25 febbraio 2010, n. 4 – Fissazione di un tetto massimo di quarantotto ore settimanali – Illegittimità costituzionale – Per violazione della competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. – Va dichiarata.

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), in base al quale «Ai contratti di lavoro di cui ai commi 5 e 6, nonché nei confronti dei medici incaricati definitivi, si applicano le deroghe previste dall’articolo 2 della L. 740/1970, come modificato dall’articolo 6 del decreto legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in tema di orario di lavoro, individuando il tetto massimo orario in quarantotto ore settimanali (articolo 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003)». Tale disposizione regionale, infatti, ha invaso la competenza in materia dell’ordinamento civile riservata al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (1).

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(1) E’ stato ribadito che la disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa deve essere ricondotta alla materia dell’ordinamento civile, in quanto parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente, sia pubblico che privato (ex plurimis, Corte cost., sentenze n. 257 del 2016, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/a/2016/85280, n. 18 del 2013, n. 290, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/a/2012/4552, n. 215 e n. 213 del 2012, n. 339 e n. 77 del 2011, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/a/2011/39663 e pag. http://www.lexitalia.it/a/2011/34496n, 324 del 2010, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/a/2010/59444).


Collegamenti: www.lexitalia.it
File allegato:
Scarica sentenza n. 121-2017 Corte Costituzionale