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a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi Richiesta informazioni
sentenza del 07/06/2017, nr. 134
Titolo: Pubblico impiego – Dipendenti enti locali – Distacco – Disciplina di cui all'art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
Organo: Corte Costituzionale Materia: Pubblico impiego Dipendenti Enti Locali

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 7 giugno 2017 n. 134 – Pres. Grossi, Red. Criscuolo – (giudizio promosso dal Consiglio di Stato, Sez. V, nel procedimento vertente tra la Lega Toscana delle autonomie locali e altra e il Comune di Lastra a Signa, con ordinanza del 22 maggio 2015, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2015).

Pubblico impiego – Dipendenti enti locali – Distacco – Disciplina di cui all’art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – Prevista possibilità di distacco temporaneo dei dipendenti comunali o provinciali presso gli organismi nazionali e regionali dell’Anci, dell’Upi, dell’Aiccre, dell’Uncem, della Cispel – Questione di legittimità costituzionale – Sollevata in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione – Infondatezza.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione – dell’art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede, ai fini dell’individuazione degli organismi presso i quali enti locali, le loro aziende e associazioni dei Comuni possono disporre il distacco temporaneo dei propri dipendenti con gli effetti di legge, un elenco nominativo di associazioni e non l’indicazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli Enti locali (1).

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(1) La Sez. V del CdS aveva rilevato, nel sollevare la q.l.c., una lesione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto la previsione di un elenco tassativo di associazioni di enti locali beneficiarie del distacco di personale creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento in danno delle altre associazioni e degli enti locali aderenti, che non potrebbero giovarsi del meccanismo normativamente previsto, pur potendo queste ultime effettivamente assumere – come nel caso della ricorrente – un altrettanto o più rilevante grado di rappresentatività.

tertia comparationis evocati sono, da un lato, la disciplina delle associazioni sindacali – atteso che il rimettente auspica l’estensione del criterio di selezione della «maggiore rappresentatività» per individuare le associazioni di enti locali destinatarie del regime in esame – e, dall’altro, l’art. 270 del TUEL, che, quanto alle modalità di riscossione dei contributi associativi, assimila indistintamente tutte le associazioni di enti locali.

Ha osservato la sentenza in rassegna che la censura non merita accoglimento in quanto, da un lato, la norma in esame è espressione di un non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore, al fine di garantire, attraverso la messa a disposizione di personale a spese dell’ente distaccante, un sostegno all’attività delle indicate associazioni, ritenute particolarmente rappresentative; dall’altro, l’estensione della possibilità di distacco di personale a favore delle associazioni «maggiormente rappresentative» degli enti locali non contemplate dalla norma censurata potrebbe ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove, accertata la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto, lo esigesse la ratio della disciplina invocata quale tertium comparationis (ex plurimis, sentenze n. 290 del 2010 e n. 431 del 1997; ordinanza n. 398 del 2001, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/corte/cortecost_2001-398.htm).

Nella specie, non può essere disconosciuta l’eterogeneità delle discipline addotte quali tertia comparationis, attinenti, l’una, alla materia sindacale ed, in particolare, al criterio di selezione della «maggiore rappresentatività», enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte in rapporto alla specificità – di diretta matrice costituzionale – della regolamentazione delle organizzazioni sindacali (da ultimo, sentenza n. 231 del 2013, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/a/2013/7080) e, l’altra, alla particolare materia della riscossione dei contributi associativi da parte delle associazioni degli enti locali.

Del pari, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 271, comma 2, del TUEL, sollevate in riferimento all’art. 18 Cost., nonché agli artt. 114, 118 e 119 Cost., sono state ritenute non fondate.

L’impossibilità di fruizione del beneficio del distacco da parte di associazioni di enti locali diverse da quelle indicate nella norma censurata non lede la libertà di associazione degli enti locali (art. 18 Cost.), né la loro autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (artt. 114, 118 e 119 Cost.).

La norma, infatti, non ne comprime la libertà di associazione e di scelta dell’associazione di riferimento. L’eventuale condizionamento che, secondo il rimettente, ne deriverebbe non è direttamente riconducibile alla sua applicazione, ma costituisce un mero inconveniente di fatto, anche considerando che il distacco non può essere preteso neppure dalle associazioni espressamente indicate ed assurge a mera facoltà per gli enti locali che vi aderiscono.

 
 

Collegamenti: www.lexitalia.it
File allegato:
Scarica sentenza n. 134-2017 Corte Costituzionale