CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 14 luglio 2017 n. 190 – Pres. Grossi, Red. Coraggio – (giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-22 giugno 2016, depositato in cancelleria il 28 giugno 2016 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2016).
1. Contabilità pubblica – Accordi Stato-Regioni – Ex art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) – Costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
2. Sanità pubblica – Accordi Stato-Regioni – Ex art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) – Inerzia delle Regioni interessate – Possibilità per lo Stato di nominare Commissari ad acta – Sussiste.
3. Sanità pubblica – Norme della Regione Calabria – Autorizzazione del Consiglio regionale all’istituzione del Servizio delle professioni sanitarie [SPS] e del Servizio sociale professionale [SSP] – Prevista dall’art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge reg. 20 aprile 2016, n. 11 – Illegittimità costituzionale – Va dichiarata.
4. Sanità pubblica – Norme della Regione Calabria – Durata in carica del Commissario straordinario – Disciplina prevista dall’art. 3 della legge reg. 20 aprile 2016, n. 11 – Che innalza da sei a dodici mesi (rinnovabili) la durata del mandato dei commissari straordinari Ampliamento della durata della carica da sei a dodici mesi – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza.
1. Costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti (1).
2. Qualora si verifichi una persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dagli accordi Stato-Regioni per il ripiano dei deficit in materia sanitaria, l’art. 120, secondo comma, Cost. consente l’esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, al fine di assicurare contemporaneamente l’unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.). A tal fine il Governo può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo (2), devono restare, fino all’esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. (3). L’illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l’interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro (4).
3. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali − modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29), i quali, interferendo con l’accordo Stato-Regione, istituiscono in via legislativa il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e il Servizio sociale professionale (SSP) presso tutte le aziende sanitarie e ospedaliere, mentre il decreto commissariale n. 130 del 2015 − adottato nell’esercizio dei poteri di riassetto delle reti ospedaliera e di assistenza territoriale conferiti con il mandato del 20 marzo 2015 − rimette (in conformità all’art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica») l’istituzione (anche) di tali strutture operative ad atti aziendali, di competenza dei dirigenti generali, soggetti all’approvazione del commissario medesimo.
4. Non è fondata, invece, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11, che innalza da sei a dodici mesi (rinnovabili) la durata del mandato dei commissari straordinari, di nomina regionale, presso le aziende sanitarie e ospedaliere. Infatti, la durata del mandato commissariale, pur prolungato ad un anno, non è equiparabile a quella del direttore generale, che va da tre a cinque anni (in questo senso non solo il d.P.C.m. 31 maggio 2001, n. 319, ma anche e soprattutto l’art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e l’art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria»). Il prolungamento non è, all’evidenza, finalizzato a rendere ordinaria la gestione commissariale, ma solo a consentire che essa abbia – secondo la non irragionevole valutazione del legislatore regionale – una durata adeguata alla delicatezza e alla complessità dell’incarico.
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(1) Cfr. Corte cost., sentenze n. 14 del 2017, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/a/2017/86869 e n. 266 del 2016.
(2) Cfr. Corte cost., sentenza n. 361 del 2010.
(3) Cfr. Corte cost., sentenze n. 278 e n. 110 del 2014, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/a/2014/40285, e pag. http://www.lexitalia.it/a/2014/10858 n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28 del 2013, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/a/2013/5413 e già n. 78 del 2011, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/a/2011/34498
(4) Cfr. Corte cost., sentenza n. 110 del 2014, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/a/2014/10858, e pag. http://www.lexitalia.it/a/2014/10858; v. anche le sentenze n. 14 del 2017, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/a/2017/86869 e n. 227 del 2015.
Nel caso di specie l’interferenza sussiste, poiché le disposizioni impugnate istituiscono in via legislativa il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e il Servizio sociale professionale (SSP) presso tutte le aziende sanitarie e ospedaliere, mentre il decreto commissariale n. 130 del 2015 − adottato nell’esercizio dei poteri di riassetto delle reti ospedaliera e di assistenza territoriale conferiti con il mandato del 20 marzo 2015 − rimette (in conformità all’art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica») l’istituzione (anche) di tali strutture operative ad atti aziendali, di competenza dei dirigenti generali, soggetti all’approvazione del commissario medesimo.
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