CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 14 giugno 2017 n. 139 – Pres. Grossi, Red. Lattanzi – (giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 29 febbraio-3 marzo 2016, depositato in cancelleria il 3 marzo 2016 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2016). 1. Ambiente – Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema – Principi generali fissati dalla normativa statale – Obbligo delle Regioni di uniformarsi ad essi – Sussiste. 2. Caccia e pesca – Tutela della fauna – Principi generali fissati dalla normativa statale – Obbligo delle Regioni di uniformarsi ad essi – Sussiste. 3. Caccia e pesca – Caccia – Norme della Regione Liguria – Disposizioni contenute negli artt. 88, 89, comma 1, 92 e 93 della legge reg. 30 dicembre 2015, n. 29 – Addestramento e allevamento di cani da caccia – Prevista possibilità, dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, su tutto il territorio regionale, di apertura della caccia, con esclusione del martedì e del venerdì – Possibilità di cumulo dell’attività di caccia con appostamento fisso con attività di caccia vagante – Attività di recupero dei corpi dei cinghiali e degli altri ungulati feriti – Possibilità di utilizzo dei cani da caccia e di esercizio fuori dagli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio regionale, previa comunicazione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di competenza – Disciplina dei piani di abbattimento della fauna selvatica – Prevista possibilità di autorizzazione con le modalità indicate dall’ISPRA nei propri documenti – Illegittimità – Va dichiarata. 1. Pur costituendo la caccia materia affidata alla competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., è tuttavia necessario, in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi (1). Tali regole sono contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che in larga parte le racchiude, onde la normativa regionale in contrasto con le corrispondenti disposizioni statali invade la sfera di competenza legislativa dello Stato ed è perciò costituzionalmente illegittima (1). 2. La normativa statale preordinata alla preservazione della fauna è inderogabile da parte della legislazione regionale (2) e ha assegnato particolare valore all’intervento dell’ISPRA, allo scopo di garantire l’osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale (3). 3. Vanno dichiarate costituzionalmente illegittime le seguenti disposizioni della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)»: 1) dell’art. 88 della citata l. reg. n. 29 del 2015, che ha aggiunto il comma 8-bis all’art. 16 della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio); 2) dell’art. 89, comma 1, della citata l. reg. n. 29 del 2015, che ha inserito il comma 1-bis nell’art. 18 della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994; 3) dell’art. 92 della citata l. reg. n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l’art. 35, comma 9, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio; 4) dell’art. 93 della citata l. reg. n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l’art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l’ISPRA non abbia preventivamente verificato l’inefficacia dei metodi ecologici; 5) dell’art. 93 della citata l. reg. n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l’art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente l’attuazione dei piani di abbattimento da parte di «cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore». —————————————————– (1) V. ex plurimis Corte cost., sentenze n. 2 del 2015, n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 315 del 2010, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/a/2010/59454 (2) Cfr. Corte cost., sentenza n. 278 del 2012. (3) Cfr. Corte cost., sentenza n. 107 del 2014.
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