CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 11 luglio 2017 n. 160 – Pres. Grossi, Red. Morelli – (giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12-17 agosto 2016, depositato in cancelleria il 18 agosto 2016 ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2016). 1. Pubblico impiego – Generalità – Disciplina – A seguito della privatizzazione del rapporto di p.i. – E’ retta dal codice civile e dalla contrattazione collettiva – Applicabilità del principio anche ai dipendenti regionali. 2. Pubblico impiego – Dipendenti regionali - Norme della Regione Liguria – Disciplina prevista dall’art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8 - Per il trattamento economico per il personale impegnato in attività di supporto diretto ai lavori dell'Assemblea legislativa - Qualora la seduta assembleare si protragga oltre le ore ventuno, e per il personale autista, qualora il servizio termini dopo le ore ventidue - Riconoscimento del trattamento di trasferta, in luogo di quello per lavoro straordinario – Illegittimità costituzionale – Per violazione dei principi in materia di ordinamento civile - Va dichiarata. 1. A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego – operata dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), dall’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dai decreti legislativi emanati in attuazione di dette leggi di delega – la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva. Anche la posizione dei dipendenti regionali è attratta dalla citata disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001; per cui anche per il personale delle Regioni il rapporto di impiego è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva. 2. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, nella parte in cui inserisce l’art. 8-quater, secondo e terzo periodo, nella legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria), prevedendo che, qualora la seduta dell’Assemblea consiliare regionale si protragga oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell’attività di supporto diretto all’attività consiliare spetti «il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta»; e che il medesimo trattamento di trasferta venga «riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue» (1). ----------------------------------------------- (1) Ha osservato la sentenza in rassegna che la citata disposizione della Regione Liguria – al di là della anomala sovrapposizione del trattamento di trasferta (che propriamente consiste in una indennità compensativa del disagio materiale e psicofisico che può comportare il raggiungimento della sede di lavoro) al diverso trattamento che spetta al dipendente in caso di protrazione, in sede, dell’orario di lavoro – concerne, comunque, un aspetto della retribuzione; e, per tale assorbente profilo, incide dunque sulla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva dello Stato. E ciò, di per sé, ne comporta l’illegittimità costituzionale.
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