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Informazione legislativa e giuridica
Schede di sintesi sentenze
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi Richiesta informazioni
sentenza del 29/09/2017, nr. 4546
Titolo: Nessun potere delle Regioni sui farmaci
Organo: Consiglio di Stato Materia: Sanità Regioni

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 29 settembre 2017 n. 4546 – Pres. Frattini, Est. Noccelli – Roche s.p.a. (Avv. Ferrari) c. Regione Veneto (Avv.ti Zampieri, Mio, Zanon e Manzi) – (riforma T.A.R. Veneto, sez. III, n. 1150 del 2015).

Sanità pubblica – Regioni – Farmaci – Potere delle Regioni di limitare i livelli essenziali di assistenza, “raccomandando” ai medici l’utilizzo di alcuni farmaci rispetto ad altri – Non sussiste – Regione Veneto – Cura del carcinoma ovarico e di quello mammario – Previsione di un limite nell’utilizzo di alcuni farmaci da parte dei medici ospedalieri – Illegittimità.

Le Regioni non possono limitare i livelli essenziali di assistenza, nemmeno “raccomandando” ai medici l’utilizzo di alcuni farmaci rispetto ad altri, valutati come meno convenienti nel rapporto costi/benefici. Tali livelli essenziali, infatti, devono restare uniformi sul territorio nazionale per la essenziale garanzia del diritto alla salute (art. 32 Cost.). Sono pertanto illegittime le raccomandazioni della Regione Veneto con le quali è stato sconsigliato ai medici operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche l’utilizzo di alcuni farmaci oncologici, regolarmente autorizzati dall’AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco (nella specie per la cura della carcinoma ovarico e di quello mammario), rientranti tra i livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA) (1).

 

(1) Ha precisato la sentenza in rassegna che la impossibilità per le Regioni di limitare i livelli essenziali di assistenza, “raccomandando” ai medici l’utilizzo di alcuni farmaci rispetto ad altri, è predicabile al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento terapeutico tra i pazienti residenti nelle diverse Regioni, ma anche per non influenzare, con differenti scelte di politica farmaceutica ispirate al mero contenimento della spesa sanitaria in ogni Regione, le scelte del medico nella prescrizione di un farmaco già valutato idoneo alla cura di malattie gravi come il cancro , sul piano dell’appropriatezza terapeutica, da parte dell’AIFA, all’esito di una valutazione scientifica alla quale non si può sovrapporre, o addirittura contrapporre, quella di ogni singola Regione.

E’ stata inoltre ricordato, in sintonia con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza (v. per tutte Corte cost., 29 maggio 2014, n. 151 e 12 gennaio 2011, n. 8, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/a/2011/31950 e sentenza n. 490 del 2015; v. anche Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2014, n. 4538) sul riparto di competenze Stato-Regioni in questa materia, che compete solo all’AIFA la valutazione circa l’appropriatezza terapeutica dei farmaci, l’equivalenza tra i principî attivi impiegati per la cura di gravi patologie, e la rimborsabilità dei medicinali da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Collegamenti: www.lexitalia.it
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