TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. III – sentenza 13 settembre 2017 n. 1450 – Pres. D’Arpe, Est Rotondano – AQP S.p.A. (Avv. Mola) c. Comune di Massafra (n.c.) – (accoglie).
Ambiente – Inquinamento – Bonifica dei siti inquinati – Ordinanza di bonifica mediante messa in sicurezza e avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti esistenti in un terreno privato – Ex art. 192, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Emessa senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della parte interessata – Illegittimità.
E’ illegittima una ordinanza ex art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, con la quale il Sindaco ha ordinato al legale rappresentante di AQP spa di rimuovere, smaltire e recuperare i rifiuti abbandonati su un terreno di proprietà (presunta) della società stessa, nonché alla bonifica del sito, con ripristino dello stato dei luoghi, che sia stata adottata senza fornire, in concreto, alcuna dimostrazione dell’imputabilità soggettiva della condotta contestata alla medesima società, e senza che i necessari propedeutici accertamenti sulla sussistenza dei profili di responsabilità dolosa o colposa della violazione dell’obbligo di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti siano stati effettuati dai soggetti istituzionalmente preposti al controllo, in contraddittorio con la medesima società AQP spa.