CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REG. EMILIA ROMAGNA – sentenza 26 settembre 2017 n. 118 – Pres. Fino, Rel. Rigoni – Procura regionale c. C.S. (contumace) P.M. Vecchio.
1. Giudizio contabile e di responsabilità amministrativa – Impiego pubblico – Esclusività della prestazione professionale in favore dell’amministrazione – Sussiste – Principio costituzionale dell’obbligo di esclusività.
2. Giudizio contabile e di responsabilità amministrativa – Impiego pubblico – Incompatibilità e cumulo impieghi nella pubblica amministrazione – Conferimento e/o autorizzazione da parte dell’amministrazione datrice di lavoro – Necessità – Autorizzazione per verifica di possibili conflitti d’interesse del dipendente – Necessità.
3. Giudizio contabile e di responsabilità amministrativa – Impiego pubblico – Assenza di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni retribuiti da parte del dipendente pubblico – Obbligo di versamento dell’ente erogante o del percettore del compenso all’amministrazione di appartenenza – Sussiste – Omissione del versamento – Pregiudizio erariale – Sussiste – Giurisdizione della Corte dei conti – Sussiste.
4. Giudizio contabile e di responsabilità amministrativa – Impiego pubblico – Richiesta di autorizzazione del dipendete pubblico per svolgere incarichi retribuiti – Obbligo – Sussiste – Svolgimento incarichi in assenza di autorizzazione – Danno erariale – Sussiste – Calcolo del danno erariale sulla base dei compensi al lordo percepiti in assenza di autorizzazione.
1. Nell’ambito del rapporto d’impiego pubblico il sistema costituzionale stabilisce, in linea di principio, l’esclusività della prestazione lavorativa del dipendente pubblico, perché come recita l’art. 98, I comma, Cost.: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.
2. Per i dipendenti pubblici la materia delle incompatibilità e del cumulo d’impieghi e incarichi è regolata dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), il cui art. 53 (riproduttivo dell’art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993), tenuta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 (“L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro…) ha disposto l’impossibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, la quale, ai fini di detta autorizzazione, “verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”.
3. L’assenza di autorizzazione a svolgere attività extra istituzionali da parte della pubblica amministrazione di appartenenza determina, ai sensi dell’art. 53, comma 7, D.lgs. n. 165/2001, l’obbligo di versamento, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto delle entrate del bilancio dell’amministrazione di appartenenza per essere destinato ad incremento dei fondi di produttività o equivalenti. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti
4. Quando il dipendente pubblico svolge altri incarichi retribuiti deve richiedere l’autorizzazione all’amministrazione datrice di lavoro, per consentire di verificare la sussistenza, anche potenziale, di conflitti d’interesse, in assenza di questa autorizzazione sorge il danno erariale per l’amministrazione che va calcolato sulla base dei compensi ricevuti dal pubblico dipendente al lordo delle imposte e delle ritenute previdenziali e fiscali.