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Schede di sintesi sentenze
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi Richiesta informazioni
sentenza del 20/10/2017, nr. 218
Titolo: Valutazione di impatto ambientale (VIA) – Finalità
Organo: Corte Costituzionale Materia: Ambiente

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 20 ottobre 2017 n. 218 – Pres. Grossi, Est. Prosperetti – (giudizio promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra F. D.V. e altri e la Regione Veneto e altri, con ordinanza del 14 aprile 2015, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2015; l’ordinanza del CdS è stata altresì pubblicata in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/51468).

1. Ambiente – Costituisce «materia trasversale» – Potestà legislativa esclusiva dello Stato – Riguarda il potere di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale – Potere delle Regioni di apportare deroghe in peius – Non sussiste.

2. Ambiente – Valutazione di impatto ambientale (VIA) – Finalità – Individuazione – Possibilità da parte delle Regioni di introdurre limiti quantitativi all’applicabilità della disciplina nazionale – Non sussiste.

3. Ambiente – Norme della Regione Veneto – Progetti di strade extraurbane secondarie – Disciplina di cui all’art. 7 comma 2, della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 – Obbligo di sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale (VIA) limitato a quelle di lunghezza superiore ai 5 km. – Illegittimità costituzionale – Va dichiarata.

1. La tutela dell’ambiente non può identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante una sorta di «materia trasversale». La trasversalità della materia implica, di per sé stessa, l’esistenza di competenze diverse che ben possono essere regionali, con la conseguenza che allo Stato rimane riservato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (1). Alle Regioni non è, tuttavia, consentito, in nessun caso, di apportare deroghe in peius rispetto ai parametri di tutela dell’ambiente fissati dalla normativa statale (2).

2. L’obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale, che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente, per le ragioni sopra esaminate, di introdurre limiti quantitativi all’applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell’intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso (3).

3. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale, a far tempo dal 31 luglio 2007, dell’art. 7 comma 2, della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale), nella parte in cui esclude dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km. Tale disciplina, infatti, si pone in contrasto con la disciplina statale dell’art. 23, comma 1, lettera c), e relativo allegato III, elenco B, punto 7, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che impone di sottoporre alla detta procedura tutti i progetti di strade extraurbane secondarie, senza consentire alcuna esclusione a priorifondata su criteri meramente dimensionali (4).

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(1) Cfr. Corte cost., sentenza n. 407 del 2002, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/private/corte/ccost_2002-07-26-4.htm

(2) Cfr. Corte cost., sentenze n. 225 e n. 234 del 2009, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/ccost_2009-07-22-2.htm

(3) Cfr. Corte cost., sentenza n. 127 del 2010, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/a/2010/52975

(4) Ha osservato la sentenza in rassegna che la disposizione regionale dichiarata illegittima sottopone a screening solo le strade extraurbane secondarie di dimensioni superiori a 5 chilometri, esentando da tale procedura tutte le strade di dimensioni pari o inferiori, con una statuizione in evidente contrasto con quanto stabilito, anche in attuazione degli obblighi comunitari, dalla disciplina statale.

E, invero, la limitata lunghezza dei percorsi viari esclusi dalla verifica di assoggettabilità non esclude, per ciò solo, la rilevanza di questi ai fini dell’eventuale impatto ambientale, che ben può essere compromesso dalla costruzione di un tratto stradale, ancorché di modeste dimensioni.

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Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, ordinanza  14-4-2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/51468 (solleva q.l.c. della disciplina prevista dalla L. reg. Veneto n. 10/1999 nella parte in cui assoggetta a valutazione di impatto ambientale le sole strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore ai 5 Km., prevedendo così una normativa meno restrittiva del Codice dell’ambiente,  che sottopone a VIA tutte le strade extraurbane senza alcuna soglia dimensionale).

 

Collegamenti: www.lexitalia.it
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