CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 20 dicembre 2017 n. 5983 – Pres. Anastasi, Est. Schilardi – OMISSIS (Avv.ti Mascaro e Ciambrone) c. Ministero della Giustizia (Avv.ra Stato) – (T A.R. Piemonte, Sez. I, n. 742 del 2016).
1-2. Pubblico impiego – Trasferimento – Per assistere un congiunto disabile – Ex art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992 – Diniego – Necessità che la P.A. dia prova delle ragioni oggettive che rendono prevalente l’interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell’attuale sede – Sussiste – Fattispecie.
1. Il diritto del dipendente pubblico ad ottenere il trasferimento a una sede di lavoro che consenta di prestare assistenza al congiunto disabile (configurato, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., con l’espressione “ove possibile“) non viene meno nel caso in cui l’Amministrazione che si oppone non dia adeguata prova delle ragioni oggettive che rendono prevalente l’interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell’attuale sede e, dunque, recessivo l’interesse alla tutela del disabile al quale prestare assistenza (1); infatti, trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata.
2. È illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia ha respinto l’istanza avanzata da un dipendente in servizio presso una Casa Circondariale ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, con la quale è stato chiesto il trasferimento al fine di poter assistere il padre, affetto da grave patologia e la madre, in stato di salute precaria, ove non risulti provato che il trasferimento avrebbe comportato un grave nocumento all’organico della Casa Circondariale presso cui l’interessato presta servizio (nella specie, a fronte di 171 unità in pianta organica, nella sede erano in servizio 155 unità per 266 detenuti).
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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2015, n. 5113, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/66469
Ha aggiunto la sentenza in rassegna che la posizione del dipendente pubblico che, invocando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, chiede per ragioni familiari l’assegnazione per trasferimento ad altra sede di servizio, si qualifica come interesse legittimo, per cui spetta all’Amministrazione valutare l’istanza alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio ma, trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata.
Di conseguenza, ai fini di ottenere una sede di lavoro più vicina alla residenza delle persone cui prestare assistenza, sussistendone le condizioni di legge l’Amministrazione può condizionare detto trasferimento, solo provando il bisogno di corrispondere ad indeclinabili esigenze organizzative o di efficienza complessiva del servizio (esigenze che nel caso di specie non risultavano ricorrere).