CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 12 gennaio 2018 n. 1 – Pres. Grossi, Red. Prosperetti – (giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-29 dicembre 2016, depositato in cancelleria il 2 gennaio 2017 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2017).
1. Pubblico impiego – Assunzioni – Limiti – Disposizioni dello Stato intese a contenere la spesa del personale ponendo vincoli alle Regioni e agli enti locali – Non sono invasive della competenza legislativa regionale.
2. Pubblico impiego – Norme della Regione Toscana – Autorità portuale regionale – Disciplina di cui all’art. 9, comma 2, della legge reg. 18 ottobre 2016, n. 72 – Autorizzazione alla Giunta regionale, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, ad incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2017, per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive dell’Autorità – Illegittimità costituzionale – In relazione ai limiti posti dall’art. l’art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015 – Va dichiarata.
1. Debbono ritenersi legittime le disposizioni dello Stato intese a contenere la spesa del personale ponendo vincoli alle Regioni e agli enti locali, dovendosi escludere che le stesse siano invasive della sfera di competenza legislativa regionale in materia di organizzazione amministrativa; la incidenza su tale sfera è infatti un effetto indiretto dell’esercizio della potestà statale espressione della competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica (1).
2. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell’Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n. 23/2012), la quale, nell’inserire il comma 3-bis all’art. 19 della legge della Regione Toscana 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla L.R. n. 88/1998 e L.R. n. 1/2005), dispone che: «Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all’art. 3 commi 1-bis e 1-ter, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale è autorizzata, a decorrere dall’anno 2017, ad incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dieci unità». Tale disposizione regionale infatti, derogando ai vincoli stabiliti dall’art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, configura ex seuna lesione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (2).
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(1) Cfr. Corte cost., in tal senso, ex plurimis, sentenze n. 153 del 2015, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/58419, n. 219 del 2013 e n. 151 del 2012.
(2) Ha osservato preliminarmente la sentenza in rassegna che non è dubbio che l’Autorità portuale, quale ente pubblico regionale, rientri nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, vale a dire le Regioni e gli enti locali nei cui confronti trova applicazione l’art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, in materia di limiti alle assunzioni da parte delle Regioni e degli enti regionali.
E’ stato ricordato che la stessa Corte, con sentenza n. 191 del 2017, ha riconosciuto come corretta espressione della funzione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica la disciplina dettata dall’art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, dichiarando non fondata la questione di legittimità promossa nei confronti dello Stato dalla Regione Veneto, per asserita violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.
Nella citata sentenza si è affermato che la disposizione statale in esame «reca principi di coordinamento della finanza pubblica nel rispetto dei requisiti che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato per escludere l’illegittimità delle misure limitative dell’autonomia regionale (sentenza n. 218 del 2015, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/66202)», in quanto «non prevede in modo esaustivo strumenti e modalità di perseguimento degli obiettivi, comunque rimessi all’apprezzamento delle Regioni e presenta un carattere transitorio e delimitato nel tempo».
La sentenza n. 191 del 2017 si pone in linea di continuità con le decisioni di questa Corte nelle quali si è affermata la legittimità di disposizioni statali intese a operare, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla stessa giurisprudenza costituzionale, sul rilevante aggregato di spesa pubblica costituito dalle spese del personale, ponendo limiti alla facoltà delle Regioni di procedere a nuove assunzioni (ex plurimis, le recenti sentenze n. 72 del 2017, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/a/2017/90716, n. 218 e n. 153 del 2015, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/66202 e pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/58419).
Alla luce della ricordata giurisprudenza della Corte non può dubitarsi che la norma statale interposta, evocata dal ricorrente, comporta l’obbligo per le Regioni e gli enti regionali di attenersi ai principi ivi affermati, per contribuire a realizzare l’obiettivo di contenimento e controllo della spesa nel settore del pubblico impiego.
Ne consegue che la disposizione regionale censurata, derogando ai vincoli così stabiliti dalla norma interposta, configura ex se una lesione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.