PARTE I FONDO DI PREVIDENZA
ARTICOLO 1
(Istituzione del fondo di
previdenza)
E' istituito presso il Consiglio Regionale il << Fondo di
previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia >> per il pagamento di
assegni vitalizi mensili ai Consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi
diritto, secondo le norme della presente legge.
ARTICOLO 2
(Gestione del fondo)
Il fondo e' amministrato dall' Ufficio di Presidenza del
Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed e'
alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi
volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli
interessi maturati sulle somme di proprieta' del fondo stesso o da eventuali
elargizioni.
ARTICOLO 3
(Contabilita' del fondo)
Il bilancio del fondo e' allegato come gestione speciale al
bilancio annuale del Consiglio Regionale.
ARTICOLO 4
(Contributi previdenziali
obbligatori)
Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d' ufficio al
pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'
indennita' consiliare.
I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennita' dall'
amministrazione del Consiglio Regionale nella misura di un decimo dell'
indennita' mensile lorda di cui all' art. 1, secondo comma, lett. e), della
legge n. 4 << Indennita' dei Consiglieri della Regione Puglia >>.
Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di
previdenza di cui all' art. 1.
ARTICOLO 5
(Diritto all' assegno vitalizio -
Requisiti di eta' e periodo di contribuzione)
L' assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal
mandato che abbiano compiuto 60 anni di eta' ed abbiano corrisposto i
contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio
Regionale Pugliese.
Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto l' eta'
richiesta per il conseguimento del diritto all' assegno vitalizio e' diminuita
di un anno, con il limite all' eta' di 55 anni.
La corresponsione dell' assegno puo' essere anticipata, su
richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al
cinquantacinquesimo anno di eta', ma in tal caso la misura dell' assegno e'
proporzionalmente ridotta del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto al
sessantesimo anno di eta'.
ARTICOLO 6
(Consiglieri inabili al lavoro)
Hanno diritto all' assegno vitalizio, indipendentemente dall'
eta', i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti
inabili al lavoro in modo permanente, purche' abbiano esercitato il mandato
consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un
corrispondente periodo.
L' assegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata dell'
effettivo mandato consiliare, qualora l' inabilita' al lavoro in modo
permanente sia dovuta a cause dipendenti dall' esercizio del mandato stesso.
Sull' applicabilita' dei precedenti commi del presente articolo
nel caso di inabilita' parziale, decide l' Ufficio di Presidenza del Consiglio,
integrato ai sensi dell' art. 2.
ARTICOLO 7
(Accertamento dell' inabilita' permanente)
L' accertamento di inabilita', di cui al precedente art. 6, e'
compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal
Presidente del Consiglio e uno indicato
dall' interessato.
Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente
l' Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell' art. 2 della
presente legge, il quale puo' disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori
accertamenti.
Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'
assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si e' verificato l'
evento che ha provocato l' inabilita' al lavoro.
ARTICOLO 8
(Ammontare dell' assegno
vitalizio in caso di inabilita')
Nell' ipotesi prevista dal primo comma dell' art. 6, l' ammontare dell'
assegno vitalizio e' commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.
Nell' ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 6,
qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'
esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione,
l' ammontare dell' assegno vitalizio
sara' quello minimo previsto nel successivo art. 12.
Qualora gli anni di contribuzione siano piu' di cinque, si
procedera' a norma del comma precedente.
ARTICOLO 9
(Contributi volontari)
Il Consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un
periodo inferiore a 5 anni ha facolta' di continuare, qualora non sia rieletto
o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a
conseguire il diritto all' assegno vitalizio minimo, che decorrera' dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui avra' compiuto il quinquennio
contributivo e il sessantesimo anno di eta'.
Il consigliere che subentra ad altro consigliere dimissionario o
dichiarato decaduto ha facolta' di versare in un' unica soluzione l' ammontare
dei contributi maturati dall' insediamento del Consiglio.
Analoga facolta' compete agli aventi diritto di cui al successivo
articolo 14 del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo per l'
assegno vitalizio.
ARTICOLO 10
(Rinunzia ai contributi
volontari)
Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il
periodo minimo previsto per il conseguimento dell' assegno vitalizio e che, pur
avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi
necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla
restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza
attribuzione di interessi.
Analoga facolta' compete agli aventi diritto del consigliere nel
caso di decesso.
ARTICOLO 11
(Sospensione del pagamento degli
assegni vitalizi)
Qualora il consigliere gia' cessato dal mandato rientri a far
parte del Consiglio Regionale Pugliese, il pagamento dell' assegno vitalizio di
cui eventualmente gia' gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo
mandato. Alla cessazione di quest' ultimo, l' assegno sara' ripristinato
tenendo conto dell' ulteriore periodo di contribuzione.
Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell' assegno
vitalizio venga eletto al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio Regionale.
ARTICOLO 12
(Misura degli assegni vitalizi)
L' ammontare mensile dell' assegno vitalizio e' determinato in
base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione,
sull' indennita' mensile lorda (di cui all' art. 1, secondo comma, lettera e),
della legge n. 4), pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese in cui si
riferisce l' assegno vitalizio:
Per ciascuno degli anni di contribuzione sotto elencati e' fissata
la seguente percentuale sull' indennita' mensile lorda:
anni 5, percentuale 20;
anni 6, percentuale 22;
anni 7, percentuale 24;
anni 8, percentuale 26;
anni 9, percentuale 28;
anni 10, percentuale 30;
anni 11, percentuale 32;
anni 12, percentuale 34;
anni 13, percentuale 36;
anni 14, percentuale 38;
anni 15, percentuale 40;
anni 16, percentuale 42;
anni 17, percentuale 44;
anni 18, percentuale 46;
anni 19, percentuale 48;
anni 20 ed oltre, percentuale 50.
ARTICOLO 13
(Decorrenza dell' assegno
vitalizio)
L' assegno vitalizio e' corrisposto a partire dal primo giorno del
mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha
compiuto l' eta' richiesta per conseguire il diritto.
Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del
mandato sia gia' in possesso dei requisiti di cui all' art. 5, l' assegno
vitalizio e' corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.
Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro
che abbiano gia' maturato il diritto all' assegno percepiscono l' assegno
stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della
legislatura stessa.
ARTICOLO 14
(Assegni di riversibilita')
In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'
assegno stesso viene riservato a favore:
a) del coniuge finche' nello
stato vedovile, purche' non sia stata pronunciata sentenza definitiva di
divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione
dell' autorita' giudiziaria;
b) dei figli legittimi o
legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati,
finche' minorenni;
c) degli affiliati, in mancanza
dei figli di cui alla lettera precedente, finche' minorenni;
d) dei figli di cui alla lettera b)
o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni
purche' studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di eta', o inabili
al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell' ex consigliere
deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'
Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell' art. 2.
Qualora non sopravvivano ne' il coniuge, ne' i figli o affiliati
aventi diritto, l' assegno di riversibilita' spetta al padre o in mancanza alla
madre, che siano di eta' superiore a sessanta anni o inabili a proficuo lavoro.
ARTICOLO 15
(Assegno di riversibilita' in
caso di morte per cause di servizio)
L' assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere
deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso
avviene per cause di servizio.
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'
art. 2, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.
ARTICOLO 16
(Condizioni per l' assegno di
riversibilita')
Le condizioni per la concessione dell' assegno vitalizio di
riversibilita' devono sussistere al momento del decesso del Consigliere.
Qualora vengano a cessare l' assegno vitalizio e' revocato.
L' ufficio di Presidenza del Consiglio puo' richiedere ai
beneficiari di un assegno di riversibilita' di presentare periodicamente
documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.
Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente
puo' inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico
di cui al precedente art. 7.
ARTICOLO 17
(Documentazione per ottenere l'
assegno di riversibilita')
Per la liquidazione dell' assegno di riversibilita' il coniuge del
consigliere inviera' domanda in carta libera diretta all' Ufficio di Presidenza
del Consiglio corredata dei seguenti documenti:
1) certificato di morte del
coniuge;
2) certificato di matrimonio;
3) atto notorio dal quale risulti
che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di
divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
4) stato di famiglia.
Per la liquidazione dell' assegno di riversibilita' a favore dei
figli quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, la domanda di cui al
primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi
ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
1) certificato di morte del
consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
2) certificato di nascita dei figli;
3) stato di famiglia;
4) certificato dell' ufficio
distrettuale delle imposte dirette;
5) atto notorio da cui risulti,
per i figli maggiorenni, la convivenza a carico del consigliere defunto.
Per i figli maggiorenni la concessione dell' assegno e' condizionato
all' accertamento dell' inabilita' al lavoro in modo permanente ai sensi del
precedente art. 7.
Le domande per la liquidazione dell' assegno di riversibilita'
dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di
un anno dalla data del decesso del dante causa.
ARTICOLO 18
(Ammontare dell' assegno di
riversibilita')
L' ammontare dell' assegno di riversibilita' al coniuge, ai figli
o agli aventi diritto e' stabilito in percentuale sull' assegno vitalizio liquidato
che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:
a) al coniuge superstite senza
figli aventi diritto
all' assegno: 60 per cento;
b) al coniuge superstite con
figli aventi diritto all' assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella
misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del
cento per cento;
c) al figlio superstite avente
diritto all' assegno 60 per cento, quando i figli siano piu' di uno, l' assegno
e' aumentato del 15 per cento per ogni unita' successiva fino ad un massimo del
cento per cento ed e' ripartito tra di essi in parti uguali;
d) negli altri casi: 50 per
cento.
L' assegno di riversibilita' decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della morte del titolare.
ARTICOLO 19
(Prescrizione dei ratei di
assegno)
I ratei di assegni diretti o di riversibilita' non riscossi entro
due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.
Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore,
decide inappellabilmente l' Ufficio di Presidenza del Consiglio.
ARTICOLO 20
(Sequestro, pignoramento e
cessione dell' assegno vitalizio)
Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell' assegno
vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli
impiegati civili dello Stato.
ARTICOLO 21
(Contributo una tantum in caso di
decesso)
Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde agli
aventi diritto una mensilita' dell' indennita' consiliare di cui all' art. 1,
lettera e), della legge regionale n. 4.
ARTICOLO 22
(Disposizioni transitorie)
Tutti i consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza i
contributi di cui all' art. 4 arretrati, relativi al periodo compreso tra il
giorno della loro elezione e quello dell' entrata in vigore della presente
legge.
PARTE II FONDO DI SOLIDARIETA'
ARTICOLO 23
(Istituzione del fondo di
solidarieta')
E' istituito presso il Consiglio Regionale un << Fondo di
solidarieta' tra i consiglieri della Regione Puglia >> con lo scopo di
liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei
consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si
ripresenteranno candidati, escluso se per cause di ineleggibilita'.
I Consiglieri dimissionari hanno diritto al recupero delle somme
versate senza il conteggio di interesse alcuno.
Il fondo di solidarieta' e' alimentato da trattenute mensili, pari
al tre per cento dell' indennita' consiliare, a carico dei consiglieri, dagli interessi
maturati sulle somme di proprieta' del fondo e da eventuali elargizioni.
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato ai sensi dell'
art. 2 della presente legge ha mandato di dettare norme per la gestione e la
ripartizione del fondo.
ARTICOLO 24
(Norma finale)
La presente legge regionale e' pubblicata sul << Bollettino
Ufficiale >> della Regione.
Data a Bari, addì
14 novembre 1972