ARTICOLO 1
(Rimborso spese di trasporto)
Ai Consiglieri viene corrisposto un rimborso forfetario mensile
per spese di trasporto variabile in relazione alla distanza fra la loro
residenza abituale e la sede del Consiglio Regionale, nella seguente misura netta:
lire 20.000 fino a 20 Km.;
lire 40.000 fino a 40 Km.;
lire 60.000 fino a 60 Km.;
lire 90.000 fino a 90 Km.;
lire 110.000 fino a 120 Km.;
lire 130.000 fino a 140 Km.;
lire 160.000 fino a 170 Km.;
lire 190.000 oltre i 170 Km.
I Consiglieri Regionali che hanno a propria disposizione in via
permanente un' autovettura di servizio non hanno diritto a rimborso per spese
di trasporto.
ARTICOLO 2
(Diaria)
Ai Consiglieri Regionali e' corrisposta per attivita' inerenti il
loro mandato una diaria di L. 120.000 mensili presuntivamente calcolata sulla
base di 15 giorni di presenza media al mese.
L' Ufficio di Presidenza puo' decidere di non corrispondere in
tutto o in parte la diaria ai Consiglieri Regionali assenti senza giustificato
motivo.
ARTICOLO 3
(Decorrenza)
Il rimborso per spese di trasporto e la diaria spettano ai
Consiglieri Regionali dal giorno della rispettiva elezione e per tutto e solo
il periodo di effettiva durata delle singole cariche.
ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)
L' onere relativo all' applicazione della presente legge fa carico
al capitolo 1 del bilancio della Regione per l' anno 1972. Per gli anni successivi gli oneri faranno
carico ai corrispondenti capitoli di spesa.
ARTICOLO 5
(Norma finale)
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì
14 Novembre 1972