ARTICOLO 1
Nello stato di previsione della entrata per l' esercizio
finanziario 1972, approvato con legge regionale 25- 1- 1972, n. 3, sono
introdotte le variazioni di cui all' annesso stato di previsione.
Per effetto delle variazioni apportate l' ammontare dello stato di
previsione delle entrate risulta di L. 48.925.168.622.
ARTICOLO 2
Nello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario
1972, approvato con legge regionale 25- 1- 1972, n. 3, sono introdotte le variazioni
di cui all' annesso stato di previsione.
Per effetto delle variazioni apportate l' ammontare dello stato di
previsione della spesa risulta di L. 48.925.168.622.
ARTICOLO 3
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della
Regione per l' anno 1972 annesso alla presente legge.
ARTICOLO 4
E' autorizzato l' accertamento, la riscossione e il versamento
nella Cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata
regionale secondo le leggi in vigore in conformita' allo stato di previsione
dell' entrata quale risulta dalle variazioni apportate ai sensi dell' art. 1.
ARTICOLO 5
E' autorizzato l' impegno, la liquidazione e il pagamento delle
spese della Regione per l' anno finanziario 1972, in conformita' dello stato di
previsione della spesa quale risulta dalle variazioni apportate ai sensi dell'
art. 2.
ARTICOLO 6
La Giunta Regionale e' autorizzata a disporre il prelevamento di
somme dal fondo di riserva di cui al capitolo 306 per la iscrizione ai capitoli
di bilancio relativi alle spese obbligatorie e di ordine, ripartite nell'
elenco allegato allo stato di previsione della spesa.
ARTICOLO 7
La Giunta regionale e' autorizzata a disporre il prelevamento di
somme dal fondo delle spese impreviste di cui al capitolo 307 per la loro
iscrizione ai vari capitoli di bilancio che non riguardino le spese di cui al
precedente articolo o per la loro iscrizione a capitoli nuovi.
ARTICOLO 8
Alle spese per l' esercizio delle funzioni amministrative nelle
materie previste dall' art. 117 della Costituzione aventi natura corrispondente
a quella di cui alle spese soppresse o ridotte negli stati di previsione del
bilancio dello Stato con i decreti legislativi di trasferimento delle funzioni
amministrative, la Giunta e' autorizzata a provvedere con i singoli
corrispondenti capitoli stanziati nello stato di previsione della spesa in
applicazione delle vigenti leggi dello Stato fino a quando la Regione non avra'
diversamente disposto con legge regionale.
Alle spese per l' esercizio delle funzioni amministrative nelle
materie previste dall' art. 117 della Costituzione che non trovano previsione
in appositi capitoli del bilancio e alle altre spese per interventi operativi
di competenza regionale, si provvede con lo stanziamento del fondo indiviso
previsto al capitolo n. 308 e contemporaneo trasferimento a carico dei singoli
capitoli di spesa che verranno modificati od istituiti con successivi
provvedimenti di variazione, quando saranno definite le specifiche destinazioni
della spesa stessa.
ARTICOLO 9
La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti degli articoli 127, comma 2°,
della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.
ARTICOLO 10
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Data a Bari, addì
5 settembre 1972
All. Omissis