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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1972
Numero
8
Data
05/09/1972
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1972.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

Nello stato di previsione della entrata per l' esercizio finanziario 1972, approvato con legge regionale 25- 1- 1972, n. 3, sono introdotte le variazioni di cui all' annesso stato di previsione.

Per effetto delle variazioni apportate l' ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta di L. 48.925.168.622.

ARTICOLO 2

Nello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1972, approvato con legge regionale 25- 1- 1972, n. 3, sono introdotte le variazioni di cui all' annesso stato di previsione.

Per effetto delle variazioni apportate l' ammontare dello stato di previsione della spesa risulta di L. 48.925.168.622.

ARTICOLO 3

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' anno 1972 annesso alla presente legge.

ARTICOLO 4

E' autorizzato l' accertamento, la riscossione e il versamento nella Cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata regionale secondo le leggi in vigore in conformita' allo stato di previsione dell' entrata quale risulta dalle variazioni apportate ai sensi dell' art. 1.

ARTICOLO 5

E' autorizzato l' impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese della Regione per l' anno finanziario 1972, in conformita' dello stato di previsione della spesa quale risulta dalle variazioni apportate ai sensi dell' art. 2.

ARTICOLO 6

La Giunta Regionale e' autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo 306 per la iscrizione ai capitoli di bilancio relativi alle spese obbligatorie e di ordine, ripartite nell' elenco allegato allo stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 7

La Giunta regionale e' autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste di cui al capitolo 307 per la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente articolo o per la loro iscrizione a capitoli nuovi.

ARTICOLO 8

Alle spese per l' esercizio delle funzioni amministrative nelle materie previste dall' art. 117 della Costituzione aventi natura corrispondente a quella di cui alle spese soppresse o ridotte negli stati di previsione del bilancio dello Stato con i decreti legislativi di trasferimento delle funzioni amministrative, la Giunta e' autorizzata a provvedere con i singoli corrispondenti capitoli stanziati nello stato di previsione della spesa in applicazione delle vigenti leggi dello Stato fino a quando la Regione non avra' diversamente disposto con legge regionale.

Alle spese per l' esercizio delle funzioni amministrative nelle materie previste dall' art. 117 della Costituzione che non trovano previsione in appositi capitoli del bilancio e alle altre spese per interventi operativi di competenza regionale, si provvede con lo stanziamento del fondo indiviso previsto al capitolo n. 308 e contemporaneo trasferimento a carico dei singoli capitoli di spesa che verranno modificati od istituiti con successivi provvedimenti di variazione, quando saranno definite le specifiche destinazioni della spesa stessa.

ARTICOLO 9

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2°,  della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

ARTICOLO 10

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

            Data a Bari, addì 5 settembre 1972

 

All. Omissis