(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n.
61, L.R. 13
agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[In
attesa che tutta la materia relativa all'assistenza scolastica sia organicamente
disciplinata, per consentire agli alunni capaci e meritevoli in disagiate
condizioni economiche di famiglia il proseguimento degli studi nelle scuole di
istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, statali o autorizzate a
rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, la Regione bandisce per
l'anno scolastico 1972-1973 concorsi provinciali, per la assegnazione di borse
di studio.
Ai concorsi sono ammessi gli alunni
che hanno conseguito la licenza media e, nelle scuole di secondo grado, coloro
che hanno conseguito la promozione per scrutinio o se candidati esterni, la
idoneità alla classe successiva nella prima sessione.
La Giunta regionale effettua la
ripartizione delle borse per provincia in proporzione alla rispettiva
popolazione scolastica ed ai vari tipi di scuola.
Per gli alunni che hanno conseguito
la licenza media e concorrono alle borse di studio, si prescinde dal tipo di
scuola a cui si iscrivono .
Art. 2
L'importo della borsa di studio è di
L. 150.000 da corrispondere nel mese di gennaio previa certificazione di
frequenza.
La borsa è confermabile per l'intera
durata del corso prescelto comprese le classi di sperimentazione, di
specializzazione o di perfezionamento, a condizione che l'alunno, permanendo le
disagiate condizioni economiche di famiglia, consegua la promozione per
scrutinio finale e che si iscriva all'anno di corso successivo.
Possono altresì beneficiare della
conferma gli alunni che attraverso esami anche integrativi sostenuti in unica
sessione, si iscrivano ad altro tipo di scuola, purché il cambio di indirizzo
scolastico rappresenti una progressione negli studi.
Art. 3
Ai fini dell'ammissione al concorso
si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito
imponibile della famiglia del concorrente, agli effetti dell'applicazione
dell'imposta complementare, non sia superiore:
a L. 1.300.000 con 1 figlio a
carico;
a L. 1.600.000 con 2 figli a carico;
a L. 1.900.000 con 3 figli a carico;
a L. 2.200.000 con 4 figli a carico;
per ogni altro figlio si aggiungono
L. 300.000.
È fatto obbligo al capo-famiglia
presentare inoltre apposita dichiarazione attestante tutti i cespiti del nucleo
familiare.
Art. 4
Il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione e cultura nomina
con proprio decreto le commissioni provinciali per la formazione delle
graduatorie degli aspiranti alle borse di studio.
La commissione provinciale si
compone:
a) di un preside di ruolo, che ha le
funzioni di presidente, scelto da una terna designata dal provveditore agli
studi;
b) di un professore di ruolo, scelto
da una terna designata dal provveditore agli studi;
c) di tre rappresentanti di
sindacati della scuola;
d) di un rappresentante del
consorzio provinciale dei patronati scolastici;
e) di un rappresentante delle scuole
non statali;
f) di un rappresentante delle
associazioni dei genitori;
g) di un rappresentante degli
studenti.
Le funzioni di segretario vengono
svolte da un funzionario della Regione designato dall'Assessore alla pubblica
istruzione.
Art. 5
Le commissioni provinciali formulano
le graduatorie che, a cura dell'Assessorato vengono trasmesse ai capi di
istituto per la pubblicazione nell'albo per 15 giorni.
Avverso le graduatorie è ammesso
ricorso entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle
graduatorie medesime, all'Assessore regionale alla pubblica istruzione e
cultura, che decide con provvedimento definitivo e promuove dal Presidente della
Giunta regionale il decreto di approvazione delle graduatorie.
Art. 6
L'amministrazione regionale è
autorizzata a conferire borse di studio in eccedenza al numero di 1.340 di cui
al successivo art. 7, osservando sempre la proporzionalità stabilita per
provincia, di cui al precedente art. 1, agli studenti che seguono nell'ordine
delle graduatorie, nei limiti delle disponibilità derivanti sia dalla non
conferma di precedenti borse assegnate, sia nei limiti di maggiori stanziamenti
che potranno essere assegnati con la legge di approvazione del bilancio.
Art. 7
Per l'anno scolastico 1972-1973 la
spesa complessiva per il conferimento delle nuove borse di studio in L.
201.000.000 pari a n. 1.340 borse di L. 150.000 ciascuna, farà carico
all'apposito capitolo 91 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
dell'anno 1972.
Allo stesso farà carico la spesa di
L. 931.500.000 per la erogazione di borse impegnate in precedenti esercizi della
quale si è tenuto conto per la determinazione della quota devoluta alle borse di
nuova istituzione.
Art. 8
Le borse di studio di cui alla
presente legge non sono cumulabili con altre, salvo quelle previste dai
regolamenti interni di ciascun Istituto purché non superino le l. 25.000.
E' data all'alunno facoltà di
opzione.
Art. 9
La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127
della Costituzione e 60 dello statuto.
.
Art. 10
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione. ]
L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'allegato A, n. 61, L.R. 13
agosto 1998, n. 28.