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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1972
Numero
10
Data
05/09/1972
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Conferimento borse di studio agli alunni delle scuole medie di secondo grado.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 15 settembre 1972, n. 79
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 61, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

 

Art. 1

[In attesa che tutta la materia relativa all'assistenza scolastica sia organicamente disciplinata, per consentire agli alunni capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche di famiglia il proseguimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, la Regione bandisce per l'anno scolastico 1972-1973 concorsi provinciali, per la assegnazione di borse di studio.

Ai concorsi sono ammessi gli alunni che hanno conseguito la licenza media e, nelle scuole di secondo grado, coloro che hanno conseguito la promozione per scrutinio o se candidati esterni, la idoneità alla classe successiva nella prima sessione.

La Giunta regionale effettua la ripartizione delle borse per provincia in proporzione alla rispettiva popolazione scolastica ed ai vari tipi di scuola.

Per gli alunni che hanno conseguito la licenza media e concorrono alle borse di studio, si prescinde dal tipo di scuola a cui si iscrivono .

 

Art. 2

L'importo della borsa di studio è di L. 150.000 da corrispondere nel mese di gennaio previa certificazione di frequenza.

La borsa è confermabile per l'intera durata del corso prescelto comprese le classi di sperimentazione, di specializzazione o di perfezionamento, a condizione che l'alunno, permanendo le disagiate condizioni economiche di famiglia, consegua la promozione per scrutinio finale e che si iscriva all'anno di corso successivo.

Possono altresì beneficiare della conferma gli alunni che attraverso esami anche integrativi sostenuti in unica sessione, si iscrivano ad altro tipo di scuola, purché il cambio di indirizzo scolastico rappresenti una progressione negli studi.

 

 

Art. 3

Ai fini dell'ammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia del concorrente, agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare, non sia superiore:

a L. 1.300.000 con 1 figlio a carico;

a L. 1.600.000 con 2 figli a carico;

a L. 1.900.000 con 3 figli a carico;

a L. 2.200.000 con 4 figli a carico;

per ogni altro figlio si aggiungono L. 300.000.

È fatto obbligo al capo-famiglia presentare inoltre apposita dichiarazione attestante tutti i cespiti del nucleo familiare.

 

Art. 4

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione e cultura nomina con proprio decreto le commissioni provinciali per la formazione delle graduatorie degli aspiranti alle borse di studio.

La commissione provinciale si compone:

a) di un preside di ruolo, che ha le funzioni di presidente, scelto da una terna designata dal provveditore agli studi;

b) di un professore di ruolo, scelto da una terna designata dal provveditore agli studi;

c) di tre rappresentanti di sindacati della scuola;

d) di un rappresentante del consorzio provinciale dei patronati scolastici;

e) di un rappresentante delle scuole non statali;

f) di un rappresentante delle associazioni dei genitori;

g) di un rappresentante degli studenti.

Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario della Regione designato dall'Assessore alla pubblica istruzione.

 

Art. 5

Le commissioni provinciali formulano le graduatorie che, a cura dell'Assessorato vengono trasmesse ai capi di istituto per la pubblicazione nell'albo per 15 giorni.

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie medesime, all'Assessore regionale alla pubblica istruzione e cultura, che decide con provvedimento definitivo e promuove dal Presidente della Giunta regionale il decreto di approvazione delle graduatorie.

 

Art. 6

L'amministrazione regionale è autorizzata a conferire borse di studio in eccedenza al numero di 1.340 di cui al successivo art. 7, osservando sempre la proporzionalità stabilita per provincia, di cui al precedente art. 1, agli studenti che seguono nell'ordine delle graduatorie, nei limiti delle disponibilità derivanti sia dalla non conferma di precedenti borse assegnate, sia nei limiti di maggiori stanziamenti che potranno essere assegnati con la legge di approvazione del bilancio.

 

Art. 7

Per l'anno scolastico 1972-1973 la spesa complessiva per il conferimento delle nuove borse di studio in L. 201.000.000 pari a n. 1.340 borse di L. 150.000 ciascuna, farà carico all'apposito capitolo 91 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario dell'anno 1972.

Allo stesso farà carico la spesa di L. 931.500.000 per la erogazione di borse impegnate in precedenti esercizi della quale si è tenuto conto per la determinazione della quota devoluta alle borse di nuova istituzione.

 

Art. 8

Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre, salvo quelle previste dai regolamenti interni di ciascun Istituto purché non superino le l. 25.000.

E' data all'alunno facoltà di opzione.

 

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto.

.  

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. ]

 

L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 61, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.