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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1972
Numero
9
Data
05/09/1972
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Costituzione delle Comunita' Montane.
Note
* La presente legge rivive limitatamente alla identificazione dei territori momtani ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 4 novembre 2004, n. 20 "Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane".
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(*) Vedi nota

 

La presente legge è stata abrogata dal primo comma, lettera a), dell'art. 32, L.R. 24 febbraio 1999, n. 12, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

Precedentemente:

l’art. 2 è stato sostituito dall’art. 1 della l.r. 34/75: il numero 5) dell’art. 2 è stato modificato dall’articolo unico della l.r. 25/76.

Leggi richiamate:

l.r.14 aprile 1975, n. 34 "Modifica della l.r. 5 settembre 1972, n. 9";

l.r. 25 novembre 1976, n. 25 "Modifica della l.r. 14 aprile 1975, n. 34".

 

 

Art. 1

[La presente legge disciplina la costituzione delle Comunità montane nel territorio della Regione Puglia, secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna].

 

Art. 2

[I territori della Regione, classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14, 15 della legge 2 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 e dell'articolo unico del D.P.R. 23 febbraio 1968, n. 819, sulla base di criteri di unità territoriale, economica e sociale, vengono ripartiti nelle, seguenti zone omogenee, secondo le delimitazioni risultanti dalla corografia in scala 1 : 500.000, redatta sulla base dei dati risultanti dal quadro allegato A:

1) Zona omogenea del Gargano,

comprendente i Comuni di: Cagnano Varano (tutto), Carpino (tutto), Mattinata (tutto), Monte Angelo, (tutto), Sannicandro Garganico (tutto), Vico del Gargano (tutto), Ischitella (tutto), Vieste (tutto), Manfredonia (parte), S. Giovanni Rotondo (parte), San Marco in Lamis (parte), Peschici (tutto), Rignano Garganico. (parte).

2) Zona omogenea del sub-Appennino Dauno settentrionale,

comprendente i Comuni di: Celenza Valfortore (tutto), Roseto Valfortore (tutto), San Marco la Catola (tutto), Volturara Appula (tutto), Alberona (parte), Biccari (parte), Casalnuovo Monterotaro (parte), Casalvecchio di Puglia (parte), Castelnuovo della Daunia (parte), Motta Montecorvino (parte), Pietra Montecorvino (parte), Volturino (parte), Carlatino (parte).

3) Zona omogenea del sub-Appennino Dauno meridionale,

comprendente i Comuni di: Accadia (tutto), Anzano di Puglia (tutto), Monteleone di Puglia (tutto), Panni (tutto), Rocchetta S.Antonio (tutto), Santa Agata di Puglia (tutto), Bovino (parte), Candela (parte), Deliceto (parte), Troia (parte), Orsara di Puglia (parte), Faeto (tutto), Castelluccio Valmaggiore (tutto), Celle S. Vito (tutto).

4) Zona omogenea della Murgia Nord-Occidentale,

comprendente i Comuni di: Andria (parte), Minervino Murge(parte), Spinazzola (parte), Corato (parte), Ruvo di Puglia (parte), Gravina di Puglia (parte), Poggiorsini (parte), Altamura (parte), Bitonto (parte), Toritto (parte).

5) Zona omogenea della Murgia Sud-Orientale,

comprendente i Comuni di: Grumo Appula (parte), Cassano Murge (parte), Acquaviva delle Fonti (parte), Santeramo in Colle (parte), Noci (parte), Martina Franca (parte), Crispiano (parte), Laterza (parte), Massafra (parte), Mottola (parte), Gioia del Colle (parte) (1)  .

Tra i Comuni compresi in ciascuna zona, di cui al precedente comma, è costituita la Comunità montana, ente di diritto pubblico] (2)  .

(1) Comma così modificato dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 25 novembre 1976, n. 25.

(2) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 14 aprile 1975, n. 34.

 

Art. 3

[La Comunità montana è retta da uno Statuto deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunità ed approvato dal Consiglio regionale entro 60 giorni dalla sua recezione.

Ogni successiva variazione od integrazione è deliberata con l'osservanza delle predette modalità].

 

Art. 4

[Lo Statuto della Comunità dovrà stabilire fra l'altro:

a) le funzioni della Comunità in relazione agli artt. 4, 5, 6, 7 e 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e quelle perseguibili anche in applicazione di altre leggi comunque interessanti lo sviluppo economico e sociale del territorio montano;

b) la denominazione e la sede delle Comunità;

c) l'indicazione dei poteri e delle competenze degli Organi deliberanti ed esecutivi della Comunità;

d) la durata in carica degli organi amministrativi, esecutivi e di controllo;

e) l'indicazione del casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione del componenti degli Organi amministrativi, esecutivi e di controllo;

f) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della Comunità stessa, le altre norme di carattere finanziario e la nomina del Tesoriere;

g) le norme generali che dovranno osservarsi nella redazione e approvazione dei regolamenti per l'organizzazione degli uffici e del personale della Comunità;

h) le norme e i termini per la compilazione e approvazione del preventivo e del consultivo annuale di gestione].

 

Art. 5

[Gli organi della Comunità sono:

- il Consiglio della Comunità;

- la Giunta esecutiva;

- il Presidente;

- il Collegio dei revisori dei conti].

 

Art. 6

[Il Consiglio della Comunità montana è composto di tre rappresentanti di ciascun Comune, eletti tra i Consiglieri comunali, di cui uno espresso dalla minoranza.

I rappresentanti dei Comuni retti da Commissari durano in carica fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli comunali.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

Per la validità della prima seduta è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio della Comunità; in seconda convocazione, che avrà luogo entro dieci giorni dalla prima, è sufficiente, per la validità, la presenza della metà dei Consiglieri assegnati alla Comunità.

Se in seconda votazione alcuno non raggiunge la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due più suffragati].

 

Art. 7

[Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio della Comunità tra i Consiglieri non facenti parte della Giunta esecutiva].

 

Art. 8

[Nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, le Comunità montane, attenendosi a quanto disposto dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, costituiranno un Comitato Tecnico, nel quale saranno rappresentati gli Enti ed Organismi pubblici operano nel territorio.

I piani zonali ed i programmi annuali devono ispirarsi alla programmazione nazionale e regionale nel quadro di esse, e vengono ratificati da appositi provvedimenti regionali determinanti anche la ripartizione del pubblico intervento finanziario.

Nell'esame ed approvazione dai piani zonali e dei programmi stralcio annuali, il Comitato tecnico, nonché i Consorzi di bonifica montana, i Consorzi di bonifica integrale ai quali sia riconosciuta la idoneità a svolgere funzioni di consorzi di bonifica montana gli Enti di sviluppo agricolo e gli Enti di Irrigazione partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Nell'attuazione dei programmi annuali di intervento, le Comunità montane utilizzeranno gli enti indicati al precedente comma per le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale].

 

Art. 9

[Il personale della Comunità montana sarà costituito da personale dipendente dalla Regione e da quello degli enti locali di cui all'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, avvalendosi dell'istituto del comando disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102].

 

Art. 10

[Ferme le competenze degli Organi della Regione attribuite dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, gli atti amministrativi degli Organi della Comunità sono sottoposti al controllo dei Comitato regionale previsto dall'art. 130 della Costituzione] (.

                                                                                             Art. 10 bis

[I fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e quelli previsti da altre leggi dello Stato, saranno ripartiti tra la singola Comunità, tenendo conto:

a) della superficie dei territori delimitati come montani della Comunità;

b) del grado di dissesto idrogeologico;

c) della popolazione residente nel territorio delimitato come montano con riferimento anche al tasso di emigrazione;

d) delle condizioni economico-sociali dell'area della Comunità montana;

e) delle strutture agricolo-forestali e degli ordinamenti colturali prevalenti.

Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge si provvederà a determinare i parametri per la valutazione dei suddetti criteri, il valore reciproco dei diversi parametri e la loro composizione].

 

Art. 11

[Per la prima applicazione della presente legge, il consiglio della comunità sarà costituito, per ciascun comune in essa compreso, dai tre rappresentanti, eletti, ai termini del precedente art. 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio della comunità si riunirà entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su convocazione del Presidente della Giunta regionale, e come suo primo atto, dopo la nomina provvisoria del presidente e del segretario, redigerà lo statuto. Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto da parte del Consiglio regionale, il Consiglio della comunità si riunisce, su convocazione del presidente, nel comune ove è stabilita la sua sede, per procedere alla elezione dei propri organi].

 

Art. 12

[La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione].

 

 

ALLEGATO A

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ZONE MONTANE OMOGENEE DELLA REGIONE PUGLIA

La Zona Montana del Gargano, comprendente n. 13 Comuni, interessa una superficie di ettari 154.898;

La Zona del SUB - APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE, comprendente n. 13 Comuni, una superficie di ettari 53.779;

La Zona del SUB - APPENNINO DAUNO MERIDIONALE, comprendente n. 14 Comuni, interessa una superficie di ettari 57.332;

La Zona della MURGIA NORD - OCCIDENTALE, comprendente n. 9 Comuni, interessa una superficie di ettari 105.033;

La Zona della MURGIA SUD - ORIENTALE, comprendente n. 11 Comuni, interessa una superficie di ettari 102.576.

Le sopraelencate Zone Montane omogenee comprendono un totale di 60 comuni per una superficie totale di ettari 473.618.

Prospetto n. 1 ZONA MONTANA DEL GARGANO

Nel Promontorio del Gargano ricadono ettari 154.898 classificati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25- 7- 1952, n. 991, territori montani, così ripartiti:

1. Comune di Cagnano Varano, superficie classificata territorio montano, ettari 15.875; 

2. Comune di Carpino, superficie classificata territorio montano, ettari 8.250;

3. Comune di Mattinata, superficie classificata territorio montano, ettari 7.177;

4. Comune di Monte S. Angelo, superficie classificata territorio montano, ettari 24.374;

5. Comune di Sannicandro Garganico, superficie classificata territorio montano, ettari 17.263;

6. Comune di Vico del Gargano, superficie classificata territorio montano, ettari 11.048;

7. Comune di Vieste, superficie classificata territorio montano, ettari 16.734;

8. Comune di Ischitella, superficie classificata territorio montano, ettari 8.735;

9. Comune di Manfredonia, superficie classificata territorio montano, ettari 2.684;

10. Comune di Peschici, superficie classificata territorio montano, ettari 4.891;

11. Comune di Rignano Garganico, superficie classificata territorio montano, ettari 4.947;

12. Comune di S. Giovanni Rotondo, superficie classificata territorio montano, ettari 14.760;

13. Comune di S. Marco in Lamis, superficie classificata territorio montano, ettari 18.160.

Prospetto n. 2 ZONA MONTANA DEL SUB-APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE 8

La fascia montana del Sub - Appennino Dauno settentrionale confinante con le Province di Campobasso e Benevento e delimitata dal fiume Fortore e dalla pianura del Tavoliere comprende una superficie della estensione di ettari 53.778 classificata, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25- 7- 1952, n. 991, territorio montano.

Detta superficie ricade per ettari 30.020 nel comprensorio di bonifica montana del Fortore Dauno e per ettari 23.758 nel comprensorio di bonifica montana del Sub - Appennino Dauno ed interessa i seguenti comuni:

1. Comune di Celenza Valfortore, superficie classificata territorio montano, ettari 6.648;

2. Comune di Roseto Valfortore, superficie classificata territorio montano, ettari 4.961;

3. Comune di S. Marco La Catola, superficie classificata territorio montano, ettari 2.840;

4. Comune di Volturara Appula, superficie classificata territorio montano, ettari 5.187;

5. Comune di Alberona, superficie classificata territorio montano, ettari 4.925;

6. Comune di Biccari, superficie classificata territorio montano, ettari 8.051;

7. Comune di Casalnuovo Monterotaro, superficie classificata territorio montano, ettari 3.085;

8. Comune di Casalvecchio di Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari 531;

9. Comune di Castelnuovo della Daunia, superficie classificata territorio montano, ettari 3.026;

10. Comune di Motta Montecorvino, superficie classificata territorio montano, ettari 1.970;

11. Comune di Pietra Montecorvino, superficie classificata territorio montano, ettari 4.566;

12. Comune di Volturino, superficie classificata territorio montano, ettari 4.572;

13. Comune di Carlantino, superficie classificata territorio montano, ettari 3.417.

Prospetto n. 3 ZONA MONTANA DEL SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE

La fascia montana del Sub - Appennino Dauno Meridionale, confinante con le Province di Benevento ed Avellino e delimitata dalla pianura del Tavoliere, comprende una superficie della estensione di ettari 57.332, classificata territorio montano, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge  25- 7- 1952, n. 991.

Detta superficie ricade nei seguenti Comuni:

1. Comune di Accadia, superficie classificata territorio montano, ettari 3.048;

2. Comune di Anzano di Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari 1.112;

3. Comune di Monteleone di Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari 3.604;

4. Comune di Panni, superficie classificata territorio montano, ettari 3.259;

5. Comune di Rocchetta S. Antonio, superficie classificata territorio montano, ettari 7.190;

6. Comune di S. Agata di Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari 11.578;

7. Comune di Bovino, superficie classificata territorio montano, ettari 4.385;

8. Comune di Candela, superficie classificata territorio montano, ettari 731;

9. Comune di Deliceto, superficie classificata territorio montano, ettari 4.613;

10. Comune di Orsara di Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari 6.893;

11. Comune di Troia, superficie classificata territorio montano, ettari 3.817;

12. Comune di Faeto, superficie classificata territorio montano, ettari 2.615;

13. Comune di Castelluccio Valmaggiore, superficie classificata territorio montano, ettari 2.666;

14. Comune di Celle S. Vito, superficie classificata territorio montano, ettari 1.821.

Prospetto n. 4 ZONA MONTANA DELLA MURGIA  NORD - OCCIDENTALE

La fascia della Murgia Nord - Occidentale si sviluppa in provincia di Bari e comprende una estensione di ettari 105.033 classificata territorio montano, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25- 7- 1952, n. 991, interamente ricadente nel comprensorio di bonifica montana dell' Alta Murgia Pugliese.

Detta superficie interessa gli agri dei seguenti Comuni:

1. Comune di Andria, superficie classificata territorio montano, ettari 15.815;

2. Comune di Minervino Murge, superficie classificata territorio montano, ettari 12.923;

3. Comune di Spinazzola, superficie classificata territorio montano, ettari 5.251;

4. Comune di Corato, superficie classificata territorio montano, ettari 7.204;

5. Comune di Ruvo di Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari 11.026;

6. Comune di Gravina di Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari 11.324;

7. Comune di Altamura, superficie classificata territorio montano, ettari 35.809;

8. Comune di Bitonto, superficie classificata territorio montano, ettari 2.967;

9. Comune di Toritto, superficie classificata territorio montano, ettari 2.714.

Prospetto n. 5 ZONA MONTANA DELLA MURGIA SUD-ORIENTALE

La fascia della Murgia Sud - Orientale si sviluppa nelle province di Bari e Taranto e comprende una estensione di ettari 102.576 classificati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25- 7- 1952, n. 991 territori montani, dei quali ettari 92.170 ricadono nel comprensorio di bonifica montana dell' Alta Murgia Pugliese.

Detta superficie interessa gli agri dei seguenti Comuni:

1. Comune di Grumo Appula, superficie classificata territorio montano, ettari 2.450;

2. Comune di Cassano Murge, superficie classificata territorio montano, ettari 5.000;

3. Comune di Acquaviva delle Fonti, superficie classificata territorio montano, ettari 5.251;

4. Comune di Santeramo in Colle, superficie classificata territorio montano, ettari 11.708;

5. Comune di Gioia del Colle, superficie classificata territorio montano, ettari 11.882;

6. Comune di Noci, superficie classificata territorio montano, ettari 9.743;

7. Comune di Martina Franca, superficie classificata territorio montano, ettari 26.846;

8. Comune di Crispiano, superficie classificata territorio montano, ettari 5.514;

9. Comune di Laterza, superficie classificata territorio montano, ettari 8.389;

10. Comune di Massafra, superficie classificata territorio montano, ettari 3.224;

11. Comune di Mottola, superficie classificata territorio montano, ettari 11.569.]