(*) Vedi nota
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma, lettera a), dell'art. 32, L.R. 24 febbraio
1999, n. 12, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Precedentemente:
l’art. 2 è stato sostituito dall’art. 1 della l.r.
34/75: il numero 5) dell’art. 2 è stato modificato dall’articolo unico della
l.r. 25/76.
Leggi richiamate:
l.r.14 aprile 1975, n. 34 "Modifica
della l.r. 5 settembre 1972, n. 9";
l.r. 25 novembre 1976, n. 25
"Modifica della l.r. 14 aprile 1975, n. 34".
Art. 1
[La presente
legge disciplina la costituzione delle Comunità montane nel territorio della
Regione Puglia, secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n.
1102, recante norme per lo sviluppo della montagna].
Art. 2
[I territori della Regione, classificati montani
in applicazione degli artt. 1, 14, 15 della legge 2 luglio 1952, n. 991,
dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 e dell'articolo
unico del D.P.R. 23 febbraio 1968, n. 819, sulla base di criteri di unità
territoriale, economica e sociale, vengono ripartiti nelle, seguenti zone
omogenee, secondo le delimitazioni risultanti dalla corografia in scala 1 :
500.000, redatta sulla base dei dati risultanti dal quadro allegato A:
1) Zona omogenea del Gargano,
comprendente i Comuni di: Cagnano Varano (tutto),
Carpino (tutto), Mattinata (tutto), Monte Angelo, (tutto), Sannicandro Garganico
(tutto), Vico del Gargano (tutto), Ischitella (tutto), Vieste (tutto),
Manfredonia (parte), S. Giovanni Rotondo (parte), San Marco in Lamis (parte),
Peschici (tutto), Rignano Garganico. (parte).
2) Zona omogenea del sub-Appennino Dauno
settentrionale,
comprendente i Comuni di: Celenza Valfortore
(tutto), Roseto Valfortore (tutto), San Marco la Catola (tutto), Volturara
Appula (tutto), Alberona (parte), Biccari (parte), Casalnuovo Monterotaro
(parte), Casalvecchio di Puglia (parte), Castelnuovo della Daunia (parte), Motta
Montecorvino (parte), Pietra Montecorvino (parte), Volturino (parte), Carlatino
(parte).
3) Zona omogenea del sub-Appennino Dauno
meridionale,
comprendente i Comuni di: Accadia (tutto), Anzano
di Puglia (tutto), Monteleone di Puglia (tutto), Panni (tutto), Rocchetta
S.Antonio (tutto), Santa Agata di Puglia (tutto), Bovino (parte), Candela
(parte), Deliceto (parte), Troia (parte), Orsara di Puglia (parte), Faeto
(tutto), Castelluccio Valmaggiore (tutto), Celle S. Vito (tutto).
4) Zona omogenea della Murgia Nord-Occidentale,
comprendente i Comuni di: Andria (parte),
Minervino Murge(parte), Spinazzola (parte), Corato (parte), Ruvo di Puglia
(parte), Gravina di Puglia (parte), Poggiorsini (parte), Altamura (parte),
Bitonto (parte), Toritto (parte).
5) Zona omogenea della Murgia Sud-Orientale,
comprendente i Comuni di: Grumo Appula (parte),
Cassano Murge (parte), Acquaviva delle Fonti (parte), Santeramo in Colle
(parte), Noci (parte), Martina Franca (parte), Crispiano (parte), Laterza
(parte), Massafra (parte), Mottola (parte), Gioia del Colle (parte) (1) .
Tra i Comuni compresi in ciascuna zona, di cui al
precedente comma, è costituita la Comunità montana, ente di diritto pubblico] (2) .
(1) Comma così modificato dal primo
comma dell'articolo unico, L.R. 25 novembre 1976, n. 25.
(2) Articolo così sostituito dal
primo comma dell'art. 1, L.R. 14 aprile 1975, n. 34.
Art. 3
[La Comunità montana è retta da uno Statuto
deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunità ed
approvato dal Consiglio regionale entro 60 giorni dalla sua recezione.
Ogni successiva variazione od integrazione è
deliberata con l'osservanza delle predette modalità].
Art. 4
[Lo Statuto della Comunità dovrà stabilire fra
l'altro:
a) le funzioni della Comunità in relazione agli
artt. 4, 5, 6, 7 e 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e quelle
perseguibili anche in applicazione di altre leggi comunque interessanti lo
sviluppo economico e sociale del territorio montano;
b) la denominazione e la sede delle Comunità;
c) l'indicazione dei poteri e delle competenze
degli Organi deliberanti ed esecutivi della Comunità;
d) la durata in carica degli organi
amministrativi, esecutivi e di controllo;
e) l'indicazione del casi di ineleggibilità,
incompatibilità, decadenza e sostituzione del componenti degli Organi
amministrativi, esecutivi e di controllo;
f) l'indicazione e la provenienza dei contributi
necessari per il funzionamento della Comunità stessa, le altre norme di
carattere finanziario e la nomina del Tesoriere;
g) le norme generali che dovranno osservarsi
nella redazione e approvazione dei regolamenti per l'organizzazione degli uffici
e del personale della Comunità;
h) le norme e i termini per la compilazione e
approvazione del preventivo e del consultivo annuale di gestione].
Art. 5
[Gli organi della Comunità sono:
- il Consiglio della Comunità;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti].
Art. 6
[Il Consiglio della Comunità montana è composto
di tre rappresentanti di ciascun Comune, eletti tra i Consiglieri comunali, di
cui uno espresso dalla minoranza.
I rappresentanti dei Comuni retti da Commissari
durano in carica fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti
Consigli comunali.
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente,
dal Vice Presidente e da cinque membri eletti dal Consiglio nel proprio seno, a
scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.
Per la validità della prima seduta è richiesta la
presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio della Comunità; in seconda
convocazione, che avrà luogo entro dieci giorni dalla prima, è sufficiente, per
la validità, la presenza della metà dei Consiglieri assegnati alla Comunità.
Se in seconda votazione alcuno non raggiunge la
maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due più suffragati].
Art. 7
[Il Collegio dei revisori dei conti è composto da
tre membri eletti dal Consiglio della Comunità tra i Consiglieri non facenti
parte della Giunta esecutiva].
Art. 8
[Nella preparazione dei piani zonali e dei
programmi annuali, le Comunità montane, attenendosi a quanto disposto dagli
artt. 4, 5, 6, 7, 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, costituiranno
un Comitato Tecnico, nel quale saranno rappresentati gli Enti ed Organismi
pubblici operano nel territorio.
I piani zonali ed i programmi annuali devono
ispirarsi alla programmazione nazionale e regionale nel quadro di esse, e
vengono ratificati da appositi provvedimenti regionali determinanti anche la
ripartizione del pubblico intervento finanziario.
Nell'esame ed approvazione dai piani zonali e dei
programmi stralcio annuali, il Comitato tecnico, nonché i Consorzi di bonifica
montana, i Consorzi di bonifica integrale ai quali sia riconosciuta la idoneità
a svolgere funzioni di consorzi di bonifica montana gli Enti di sviluppo
agricolo e gli Enti di Irrigazione partecipano alle riunioni del Consiglio con
voto consultivo.
Nell'attuazione dei programmi annuali di
intervento, le Comunità montane utilizzeranno gli enti indicati al precedente
comma per le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito
della rispettiva competenza territoriale].
Art. 9
[Il personale della Comunità montana sarà
costituito da personale dipendente dalla Regione e da quello degli enti locali
di cui all'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, avvalendosi
dell'istituto del comando disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 4 della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102].
Art. 10
[Ferme le competenze degli Organi della Regione
attribuite dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, gli atti amministrativi
degli Organi della Comunità sono sottoposti al controllo dei Comitato regionale
previsto dall'art. 130 della Costituzione] (.
Art.
10 bis
[I fondi assegnati alla Regione ai
sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e quelli
previsti da altre leggi dello Stato, saranno ripartiti tra la singola Comunità,
tenendo conto:
a) della superficie dei territori delimitati come
montani della Comunità;
b) del grado di dissesto idrogeologico;
c) della popolazione residente nel territorio
delimitato come montano con riferimento anche al tasso di emigrazione;
d) delle condizioni economico-sociali dell'area
della Comunità montana;
e) delle strutture agricolo-forestali e degli
ordinamenti colturali prevalenti.
Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro
sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge si provvederà a
determinare i parametri per la valutazione dei suddetti criteri, il valore
reciproco dei diversi parametri e la loro composizione].
Art. 11
[Per la prima applicazione della presente legge,
il consiglio della comunità sarà costituito, per ciascun comune in essa
compreso, dai tre rappresentanti, eletti, ai termini del precedente art. 6,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il Consiglio della comunità si riunirà entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su convocazione del
Presidente della Giunta regionale, e come suo primo atto, dopo la nomina
provvisoria del presidente e del segretario, redigerà lo statuto. Entro trenta
giorni dall'approvazione dello statuto da parte del Consiglio regionale, il
Consiglio della comunità si riunisce, su convocazione del presidente, nel comune
ove è stabilita la sua sede, per procedere alla elezione dei propri organi].
Art. 12
[La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione].
ALLEGATO A
QUADRO
RIASSUNTIVO DELLE ZONE MONTANE OMOGENEE DELLA REGIONE PUGLIA
La Zona
Montana del Gargano, comprendente n. 13 Comuni, interessa una superficie di
ettari 154.898;
La Zona del
SUB - APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE, comprendente n. 13 Comuni, una superficie
di ettari 53.779;
La Zona del
SUB - APPENNINO DAUNO MERIDIONALE, comprendente n. 14 Comuni, interessa una
superficie di ettari 57.332;
La Zona
della MURGIA NORD - OCCIDENTALE, comprendente n. 9 Comuni, interessa una
superficie di ettari 105.033;
La Zona
della MURGIA SUD - ORIENTALE, comprendente n. 11 Comuni, interessa una
superficie di ettari 102.576.
Le
sopraelencate Zone Montane omogenee comprendono un totale di 60 comuni per una
superficie totale di ettari 473.618.
Prospetto n.
1 ZONA MONTANA DEL GARGANO
Nel
Promontorio del Gargano ricadono ettari 154.898 classificati, ai sensi degli
artt. 1 e 14 della legge 25- 7- 1952, n. 991, territori montani, così
ripartiti:
1. Comune di
Cagnano Varano, superficie classificata territorio montano, ettari 15.875;
2. Comune di
Carpino, superficie classificata territorio montano, ettari 8.250;
3. Comune di
Mattinata, superficie classificata territorio montano, ettari 7.177;
4. Comune di
Monte S. Angelo, superficie classificata territorio montano, ettari 24.374;
5. Comune di
Sannicandro Garganico, superficie classificata territorio montano, ettari
17.263;
6. Comune di
Vico del Gargano, superficie classificata territorio montano, ettari 11.048;
7. Comune di
Vieste, superficie classificata territorio montano, ettari 16.734;
8. Comune di
Ischitella, superficie classificata territorio montano, ettari 8.735;
9. Comune di
Manfredonia, superficie classificata territorio montano, ettari 2.684;
10. Comune
di Peschici, superficie classificata territorio montano, ettari 4.891;
11. Comune
di Rignano Garganico, superficie classificata territorio montano, ettari 4.947;
12. Comune
di S. Giovanni Rotondo, superficie classificata territorio montano, ettari
14.760;
13. Comune
di S. Marco in Lamis, superficie classificata territorio montano, ettari
18.160.
Prospetto n.
2 ZONA MONTANA DEL SUB-APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE
8
La fascia
montana del Sub - Appennino Dauno settentrionale confinante con le Province di
Campobasso e Benevento e delimitata dal fiume Fortore e dalla pianura del
Tavoliere comprende una superficie della estensione di ettari 53.778
classificata, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25- 7- 1952, n. 991,
territorio montano.
Detta
superficie ricade per ettari 30.020 nel comprensorio di bonifica montana del
Fortore Dauno e per ettari 23.758 nel comprensorio di bonifica montana del Sub -
Appennino Dauno ed interessa i seguenti comuni:
1. Comune di
Celenza Valfortore, superficie classificata territorio montano, ettari 6.648;
2. Comune di
Roseto Valfortore, superficie classificata territorio montano, ettari 4.961;
3. Comune di
S. Marco La Catola, superficie classificata territorio montano, ettari 2.840;
4. Comune di
Volturara Appula, superficie classificata territorio montano, ettari 5.187;
5. Comune di
Alberona, superficie classificata territorio montano, ettari 4.925;
6. Comune di
Biccari, superficie classificata territorio montano, ettari 8.051;
7. Comune di
Casalnuovo Monterotaro, superficie classificata territorio montano, ettari
3.085;
8. Comune di
Casalvecchio di Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari 531;
9. Comune di
Castelnuovo della Daunia, superficie classificata territorio montano, ettari
3.026;
10. Comune
di Motta Montecorvino, superficie classificata territorio montano, ettari 1.970;
11. Comune
di Pietra Montecorvino, superficie classificata territorio montano, ettari
4.566;
12. Comune
di Volturino, superficie classificata territorio montano, ettari 4.572;
13. Comune
di Carlantino, superficie classificata territorio montano, ettari
3.417.
Prospetto n.
3 ZONA MONTANA DEL SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE
La fascia
montana del Sub - Appennino Dauno Meridionale, confinante con le Province di
Benevento ed Avellino e delimitata dalla pianura del Tavoliere, comprende una
superficie della estensione di ettari 57.332, classificata territorio montano,
ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge
25- 7- 1952, n. 991.
Detta
superficie ricade nei seguenti Comuni:
1. Comune di
Accadia, superficie classificata territorio montano, ettari
3.048;
2. Comune di
Anzano di Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari
1.112;
3. Comune di
Monteleone di Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari 3.604;
4. Comune di
Panni, superficie classificata territorio montano, ettari 3.259;
5. Comune di
Rocchetta S. Antonio, superficie classificata territorio montano, ettari 7.190;
6. Comune di
S. Agata di Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari 11.578;
7. Comune di
Bovino, superficie classificata territorio montano, ettari 4.385;
8. Comune di
Candela, superficie classificata territorio montano, ettari 731;
9. Comune di
Deliceto, superficie classificata territorio montano, ettari 4.613;
10. Comune
di Orsara di Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari 6.893;
11. Comune
di Troia, superficie classificata territorio montano, ettari 3.817;
12. Comune
di Faeto, superficie classificata territorio montano, ettari 2.615;
13. Comune
di Castelluccio Valmaggiore, superficie classificata territorio montano, ettari
2.666;
14. Comune
di Celle S. Vito, superficie classificata territorio montano, ettari
1.821.
Prospetto n.
4 ZONA MONTANA DELLA MURGIA NORD -
OCCIDENTALE
La fascia
della Murgia Nord - Occidentale si sviluppa in provincia di Bari e comprende una
estensione di ettari 105.033 classificata territorio montano, ai sensi degli
artt. 1 e 14 della legge 25- 7- 1952, n. 991, interamente ricadente nel
comprensorio di bonifica montana dell' Alta Murgia
Pugliese.
Detta
superficie interessa gli agri dei seguenti Comuni:
1. Comune di
Andria, superficie classificata territorio montano, ettari 15.815;
2. Comune di
Minervino Murge, superficie classificata territorio montano, ettari 12.923;
3. Comune di
Spinazzola, superficie classificata territorio montano, ettari 5.251;
4. Comune di
Corato, superficie classificata territorio montano, ettari 7.204;
5. Comune di
Ruvo di Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari
11.026;
6. Comune di
Gravina di Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari
11.324;
7. Comune di
Altamura, superficie classificata territorio montano, ettari
35.809;
8. Comune di
Bitonto, superficie classificata territorio montano, ettari 2.967;
9. Comune di
Toritto, superficie classificata territorio montano, ettari
2.714.
Prospetto n.
5 ZONA MONTANA DELLA MURGIA SUD-ORIENTALE
La fascia
della Murgia Sud - Orientale si sviluppa nelle province di Bari e Taranto e
comprende una estensione di ettari 102.576 classificati, ai sensi degli artt. 1
e 14 della legge 25- 7- 1952, n. 991 territori montani, dei quali ettari 92.170
ricadono nel comprensorio di bonifica montana dell' Alta Murgia Pugliese.
Detta
superficie interessa gli agri dei seguenti Comuni:
1. Comune di
Grumo Appula, superficie classificata territorio montano, ettari 2.450;
2. Comune di
Cassano Murge, superficie classificata territorio montano, ettari 5.000;
3. Comune di
Acquaviva delle Fonti, superficie classificata territorio montano, ettari 5.251;
4. Comune di
Santeramo in Colle, superficie classificata territorio montano, ettari
11.708;
5. Comune di
Gioia del Colle, superficie classificata territorio montano, ettari
11.882;
6. Comune di
Noci, superficie classificata territorio montano, ettari 9.743;
7. Comune di
Martina Franca, superficie classificata territorio montano, ettari
26.846;
8. Comune di
Crispiano, superficie classificata territorio montano, ettari 5.514;
9. Comune di
Laterza, superficie classificata territorio montano, ettari 8.389;
10. Comune
di Massafra, superficie classificata territorio montano, ettari 3.224;
11. Comune di Mottola,
superficie classificata territorio montano, ettari 11.569.]