ARTICOLO 1
La durata del bilancio di previsione dell' esercizio finanziario
1972 della Regione Puglia e' protratta fino al 31 dicembre 1973 ai fini dell'
accertamento delle entrata, dell' impegno delle spese di competenza previste
nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra,
con leggi regionali, le variazioni eventualmente necessarie.
ARTICOLO 2
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 60 dello Statuto della Regione
Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì
29 Maggio 1973