ARTICOLO 1
I seguenti capitoli di entrata, riportati nella LR 5 settembre
1972, n. 8, senza l' indicazione del relativo numero, prendono, in prosecuzione
della numerazione in detta legge riportata, quello indicato accanto a ciascuno
di essi:
Cap. n. 41 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal
Ministero Agricoltura e Foreste.
Cap. n. 42 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal
Ministero Industria e Commercio.
Cap. n. 43 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal Ministero
dei Lavori Pubblici.
Cap. n. 44 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal
Ministero dei Trasporti.
Cap. n. 45 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal
Ministero della Sanita'.
Cap. n. 46 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
ARTICOLO 2
I seguenti capitoli di spesa, riportati nella LR 5 settembre 1972,
n. 8, senza l' indicazione del relativo numero, prendono, in prosecuzione della
numerazione in detta legge riportata, quello indicato accanto a ciascuno di
essi:
Cap. n. 366 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal
Ministero Industria e Commercio.
Cap. n. 367 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal
Ministero dei Lavori Pubblici.
Cap. n. 368 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal
Ministero dei Trasporti.
Cap. n. 369 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal
Ministero della Sanita'.
Cap. n. 370 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
ARTICOLO 3
Nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario
1972, sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella A).
ARTICOLO 4
Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario
1972, sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella B).
ARTICOLO 5
La Giunta Regionale e' autorizzata a emettere con imputazione
sullo stanziamento del capitolo n. 369 ordini di accreditamento in favore dei
Capi degli Uffici del Veterinario Provinciale della Regione Puglia per il
pagamento delle spese relative all' attuazione della bonifica sanitaria degli
allevamenti della tubercolosi e brucellosi secondo le disposizioni della legge
9 giugno 1964, n.615, e successive modificazioni e per il pagamento delle spese
per l' impiego di prodotti immunizzanti per l' attuazione dei piani di
profilassi e di polizia veterinaria, ai sensi dell' art. 5 della legge 23
giugno 1970, n. 503.
ARTICOLO 6
La ripartizione dello stanziamento del capitolo n. 369 sara'
effettuata secondo i termini indicati dal Ministero della Sanita', sia in
relazione alla ripartizione per provincia che per la finalita' dei singoli
interventi.
ARTICOLO 7
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.
ARTICOLO 8
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed ha effetto sul
bilancio di previsione per l' anno finanziario 1972.
Data a Bari, addì
3 marzo 1973.