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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1973
Numero
4
Data
03/03/1973
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Variazioni al bilancio di previsione per l' anno finanziario 1972.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

I seguenti capitoli di entrata, riportati nella LR 5 settembre 1972, n. 8, senza l' indicazione del relativo numero, prendono, in prosecuzione della numerazione in detta legge riportata, quello indicato accanto a ciascuno di essi:

Cap. n. 41 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal Ministero Agricoltura e Foreste.

Cap. n. 42 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal Ministero Industria e Commercio.

Cap. n. 43 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Cap. n. 44 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal Ministero dei Trasporti.

Cap. n. 45 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal Ministero della Sanita'.

Cap. n. 46 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal Ministero della Pubblica Istruzione.

ARTICOLO 2

I seguenti capitoli di spesa, riportati nella LR 5 settembre 1972, n. 8, senza l' indicazione del relativo numero, prendono, in prosecuzione della numerazione in detta legge riportata, quello indicato accanto a ciascuno di essi:

Cap. n. 366 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal Ministero Industria e Commercio.

Cap. n. 367 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Cap. n. 368 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal Ministero dei Trasporti.

Cap. n. 369 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal Ministero della Sanita'.

Cap. n. 370 Fondo per l' esercizio delle funzioni delegate dal Ministero della Pubblica Istruzione.

ARTICOLO 3

Nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1972, sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella A).

ARTICOLO 4

Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1972, sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella B).

ARTICOLO 5

La Giunta Regionale e' autorizzata a emettere con imputazione sullo stanziamento del capitolo n. 369 ordini di accreditamento in favore dei Capi degli Uffici del Veterinario Provinciale della Regione Puglia per il pagamento delle spese relative all' attuazione della bonifica sanitaria degli allevamenti della tubercolosi e brucellosi secondo le disposizioni della legge 9 giugno 1964, n.615, e successive modificazioni e per il pagamento delle spese per l' impiego di prodotti immunizzanti per l' attuazione dei piani di profilassi e di polizia veterinaria, ai sensi dell' art. 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503.

ARTICOLO 6

La ripartizione dello stanziamento del capitolo n. 369 sara' effettuata secondo i termini indicati dal Ministero della Sanita', sia in relazione alla ripartizione per provincia che per la finalita' dei singoli interventi.

ARTICOLO 7

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

ARTICOLO 8

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed ha effetto sul bilancio di previsione per l' anno finanziario 1972.

            Data a Bari, addì 3 marzo 1973.