ARTICOLO 1
La legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 e' applicata nella
Regione Puglia con l' osservanza delle seguenti norme.
ARTICOLO 2
Spetta al Consiglio Regionale:
a) promuovere apposito studio per la valutazione del
fabbisogno quinquennale di asili - nido nella Regione;
b) approvare il piano regionale degli asili - nido;
c) approvare la graduatoria tra i Comuni che richiedono i
finanziamenti sulla base dei criteri precedentemente da esso stabiliti;
d) promuovere e determinare i programmi dei corsi di qualificazione
e di aggiornamento del personale degli asili - nido.
ARTICOLO 3
Spetta alla Giunta Regionale:
a) esaminare le domande
presentate dai comuni e dai Consorzi dei Comuni e formulare la graduatoria
motivata dei finanziamenti;
b) elaborare il piano annuale dei
finanziamenti per la costruzione e gestione degli asili - nido;
c) sottoporre entro il 30 giugno
di ogni anno il piano stesso all' approvazione del Consiglio Regionale;
d) presentare al Consiglio
Regionale annualmente una relazione sullo stato di applicazione della presente
legge.
ARTICOLO 4
Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni
inoltrano le richieste di finanziamento alla Regione per la costruzione di
asili - nido o riadattamento di immobili gia' esistenti per destinarli agli
asili - nido. Le richieste devono essere corredate dalla seguente
documentazione:
a) domanda indirizzata al
Presidente della Regione;
b) copia della deliberazione del
Consiglio Comunale atta a comprovare la scelta di costruire o gestire almeno
uno o piu' asili - nido, con indicazione delle fonti di finanziamento;
c) attestazione della
disponibilita' di area idonea gia' in proprieta' o prevista da strumenti
urbanistici vigenti (specificandone la natura);
d) articolata relazione tecnica
in cui sia definito il tipo di soluzione prevista nella ipotesi di:
- costruzione, riadattamento di
edifici gia' in proprieta' del Comune;
- ristrutturazione di locali in
edifici residenziali;
- previsione di maggiore spesa;
e) planimetria in scala 1/ 500 su
cui sia indicata l' area riservata all' asilo - nido, la sua superficie e la
viabilita', principale; stralcio planimetrico riflettente gli insediamenti
industriali compresi nel raggio di ml. 1.000 e gli eventuali plessi scolastici
esistenti o in progetto.
Per l' anno 1972, in deroga al primo comma, le domande con la
documentazione dovranno essere inoltrate entro 15 giorni dalla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.
ARTICOLO 5
I contributi per la costruzione sono erogati in quote relative
allo stato di avanzamento dei lavori secondo le norme che saranno previste in
apposito regolamento da emanare entro tre mesi dalla promulgazione della
presente legge.
ARTICOLO 6
Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni
inoltreranno alla Regione le richieste di contributo per la gestione di asili -
nido.
Le richieste devono essere corredate dalla documentazione
seguente:
a) domanda indirizzata al Presidente della Regione;
b) deliberazione del Consiglio Comunale con cui sia stata a
suo tempo autorizzata la gestione comunale dell' asilo - nido; sua capienza
potenziale ed effettiva;
c) bilancio consuntivo di gestione riferito all'esercizio
precedente a quello in corso, o bilancio di previsione per l' asilo di imminente
apertura in cui sia espressa alla corrispondente voce del titolo di entrata l'
entita' del contributo del Comune, del concorso alle rette da parte delle
famiglie e del concorso eventuale di datori di lavoro;
d) organigramma del personale adibito al servizio del nido;
e) tabella dietetica adottata.
ARTICOLO 7
Entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6 possono
inoltrare richiesta di contributo per la gestione oltre ai Comuni o Consorzi di
Comuni che abbiano ottenuto il contributo per la costruzione, tutti i Comuni o
Consorzi di Comuni che abbiano costruito l' asilo - nido prima della entrata in
vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 o che non abbiano usufruito del
contributo per la costruzione o che gestiscano asili - nido in immobili non di
proprieta' del Comune o del Consorzio di Comuni.
ARTICOLO 8
I contributi per la costruzione e per la gestione non vengono
erogati a Comuni o Consorzi di Comuni che usufruiscono a questo fine di finanziamenti
o sovvenzioni statali concessi in forza di altre norme legislative.
ARTICOLO 9
La programmazione pluriennale degli asili - nido deve mirare a
realizzare strutture efficienti e corrispondenti alle esigenze delle
popolazioni urbane e rurali e deve tendere a ridurre progressivamente gli
squilibri esistenti tra popolazione regionale e posti bambino per asilo.
Ogni asilo non puo' ospitare piu' di cinquanta bambini e non puo'
avere meno di tre sezioni per bambini, rispettivamente compresi tra 0- 10 mesi,
10- 18 e 18- 36 mesi.
Il lotto minimo per la costruzione di un asilo - nido non puo'
essere inferiore a 1.500 mq.
La superficie coperta non puo' essere superiore al 40% di quella
totale del lotto; la superficie che deve essere lasciata libera per le attrezzature
a verde, a giuoco ed alle attivita' di conoscenza non puo' essere inferiore a
900 mq.
All' interno dell' asilo - nido devono considerarsi fondamentali i
seguenti spazi:
atrio; spazio per i lattanti;
spazio per i semidivezzi;
spazio per i divezzi; spazio per
le attivita' organizzative dei bambini; spazio adatto per il riposo; spazio per
isolamento per casi improvvisi di malattie contagiose;
spazio per i servizi generali e visite
mediche.
Il rapporto minimo superficie utile - ricettivita' non deve essere
inferiore a mq 8 per ogni posto bambino.
Il numero dei piani fuori terra non puo' essere superiore ad uno.
Un piano seminterrato e' ammesso esclusivamente per magazzini e lavanderie.
Gli stessi rapporti edilizi sono mantenuti anche nel caso di accorpamento
di piu' asili.
La aree destinate alla costruzione degli asili - nido, sono
scelte, con delibera del Consiglio Comunale, nell' ambito degli strumenti
urbanistici vigenti, anche se semplicemente adottati; esse debbono essere
reperite in zone aperte, soleggiate, distanti da fonti di inquinamento e di
rumore, da scarichi industriali, da sede di traffico intenso e preferibilmente
in zone attrezzate a verde.
Qualora l' area prescelta non sia gia' vincolata ad uso pubblico
per servizio, la delibera consiliare in caso di idoneita' della area stessa,
come dal comma precedente, assume valore di adozione di variante dello
strumento urbanistico.
La delibera di variante e' approvata con decreto del Presidente
della Giunta Regionale. Nei centri urbani, ove non siano reperibili aree libere
ed idonee, possono essere utilizzati edifici esistenti purche' presentino la
necessaria garanzia di igiene e di spazio.
ARTICOLO 10
Per l' acquisizione delle aree o degli immobili, la dichiarazione
di pubblica utilita' dell' opera, l' urgenza e l' indifferibilita' e la
determinazione dell' indennita' di esproprio, si applicano le norme di cui alla
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
ARTICOLO 11
Entro 90 giorni dell' avvenuta comunicazione del finanziamento
concesso, i Comuni o loro Consorzi, devono inoltrare alla Regione, il progetto
esecutivo dell' opera corredato dalla relativa
delibera di approvazione del Consiglio Comunale.
In caso di inadempienza i Comuni o loro Consorzi decadranno dal
diritto al finanziamento.
ARTICOLO 12
L' edificio sara' dimensionato come un organismo architettonico
omogeneo, tale da poter contenere gli arredi e le attrezzature necessarie all'
armonico sviluppo psico - motorio e conoscitivo del bambino e dovra' disporre
di impianto di condizionamento tecnico adeguato.
ARTICOLO 13
Gli asili - nido costruiti ai sensi della presente legge sono di
proprieta' dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni.
ARTICOLO 14
L' asilo - nido accoglie i bambini da 0 a tre anni.
Non possono costituire causa di esclusione minorazioni psico -
motorie o sensoriali.
ARTICOLO 15
L' asilo nido restera' aperto per l' intero anno solare, ad
eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un minimo di otto ore
giornaliere.
L' orario di frequenza degli asili e' stabilito dal Comune in relazione
alle esigenze locali o di carattere straordinario, sentito il parere del
Consiglio di gestione di cui al successivo articolo 18.
ARTICOLO 16
I bambini sono ammessi a frequentare gli asili - nido
gratuitamente e hanno diritto alla refezione.
Il Consiglio Comunale, su parere del Consiglio di Gestione, puo'
stabilire rette di frequenza nel caso di redditi familiari elevati.
ARTICOLO 17
Il Consiglio Comunale o l' Assemblea Consorziale dei Comuni, nel
rispetto delle norme stabilite dalla presente legge, formula il regolamento per
la gestione degli asili - nido.
Il regolamento stabilira' i criteri di precedenza per l'
ammissione agli asili - nido ed indichera' il numero dei componenti del
Consiglio di Gestione.
I criteri di precedenza dovranno assicurare il servizio ai bambini
che non trovano adeguata assistenza nell' ambito familiare, avuto riguardo sia
alle condizioni economiche della famiglia, sia
alla composizione del nucleo familiare.
ARTICOLO 18
La gestione dell' asilo - nido e' affidata dal Regolamento ad un
Consiglio di Gestione nominato dal Consiglio Comunale o dall' Assemblea
Consorziale dei Comuni e' composto da almeno:
a) una rappresentanza del Consiglio Comunale o dell'
Assemblea Consorziale, con la presenza della minoranza;
b) una rappresentanza delle famiglie degli utenti;
c) una rappresentanza designata dalle organizzazioni
sindacali;
d) una rappresentanza del personale addetto all’asilo -
nido designata dal personale stesso.
ARTICOLO 19
L' organico dell' asilo - nido, al fine di garantire l' armonico
sviluppo psico - fisico del bambino, dovra' prevedere oltre al personale per il
normale funzionamento:
a) una vigilatrice d' infanzia
con funzioni di coordinatrice;
b) una puericultrice ogni otto
bambini divezzi ed una ogni cinque bambini lattanti.
Gli asili - nido multipli saranno diretti da una coordinatrice
assistita dalle coordinatrici degli asili accorpati.
A garanzia della protezione sanitaria degli utenti del servizio (0-
3 anni) l' Ente gestore dovra' assicurare l' assistenza sanitaria mediante un
pediatra.
La vigilanza sanitaria dell' asilo - nido, fino a quando non
saranno istituite le unita' sanitarie locali, e' esercitata dal Comune, tramite
l' Ufficiale Sanitario, che e' diretto responsabile dell' andamento igienico -
sanitario dell' asilo.
ARTICOLO 20
Il personale degli asili - nido dipende dal Comune o dai Consorzi
di Comuni.
Esso e' assunto tramite pubblico concorso per esame e per titoli.
Sino al 31 dicembre 1974 il personale degli asili - nido verra'
assunto tramite concorso per soli titoli. I vincitori del concorso dovranno
frequentare un corso di formazione di sei mesi presso un asilo - nido
funzionante.
I requisiti culturali minimi richiesti sono:
a) diploma di vigilatrice d'
infanzia o diploma di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale
per gli incarichi di coordinatrice;
b) diploma di puericultrice per
gli incarichi di puericultrice.
Possono partecipare al concorso per coordinatrici d' asilo le
vigilatrici d' infanzia e le assistenti sanitarie visitatrici che abbiano
effettuato cinque anni di servizio continuativo presso gli asili - nido e le
insegnanti di scuola materna statali, regionali o comunali con sei anni di
servizio continuativo purche' fornite di diploma di puericultrice.
ARTICOLO 21
La Regione in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali
organizza corsi di formazione professionale per puericultrici e vigilatrici d' infanzia
nel rispetto delle leggi statali vigenti in materia di professioni sanitarie
ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
ARTICOLO 22
I Comuni ed i Consorzi, oltre ai contributi statali di cui all'
art. 1 della legge statale n. 1044, e a quelli regionali, possono avvalersi dei
contributi finanziari, provenienti da Enti o Aziende pubbliche e private, da
destinare alla costruzione e alla gestione degli asili.
Alle restanti esigenze provvedono con il proprio bilancio.
Le spese di gestione e di manutenzione degli asili - nido sono a
carico dei Comuni e sono obbligatorie.
ARTICOLO 23
Per gli anni finanziari dal 1972 al 1976 e' autorizzata la spesa
annua di L. 400.000.000 a titolo integrativo delle somme che lo Stato assegna
per le finalita' di cui all' art. 2 della legge 6- 12- 1971 n. 1044.
Per l' anno finanziario 1972 l' assegnazione dello Stato, affluita
al Capitolo n. 11 dell' entrata << Assegnazione per riparto del fondo di
cui all' art. 2 della legge 6- 12- 1971, n. 1044 >> e quella integrativa
della Regione sono esclusivamente destinate per spese in conto capitale.
Per gli anni finanziari dal 1974 al 1976 con la legge di bilancio
sara' ripartito il fondo complessivo risultante, attribuendo parte di esse alle
spese correnti e il rimanente importo alle spese in conto capitale.
Per l' anno finanziario 1973 il Consiglio Regionale provvedera'
con legge alle necessarie variazioni di bilancio occorrenti per l' attuazione
della presente legge, ivi compresa la ripartizione dell' assegnazione
complessiva risultante fra << spese correnti >> e << spese in
conto capitale >>.
ARTICOLO 24
All' onere a carico della Regione per l' anno finanziario 1972
autorizzato con l' articolo precedente e alla sua destinazione al capitolo n.
320 << Fondo per la costruzione e gestione degli asili-nido >> si
provvede mediante utilizzazione di pari importo del fondo di cui al capitolo
308, istituendo nel bilancio le seguenti variazioni le quali comprendono anche
la destinazione dello stanziamento complessivo per la sola finalita' di
costruzione, riattamento ed impianto di asili - nido;
cap. 308 << Fondo a disposizione per interventi economici e
sociali da definire con legge regionale >> (in meno L. 400.000.000);
cap. 320 (modificata la denominazione) << Fondo per la
costruzione, riattamento ed impianti degli asili - nido >> (in piu') L.
400.000.000.
Alla copertura dell' onere ricadente negli anni finanziari
dal 1973 al 1976 si provvede con il fondo a disposizione per far fronte ad
oneri derivanti da leggi regionali ed occorrendo, con le maggiori entrate
spettanti alla Regione, tenuto conto della normale espansione del gettito delle
stesse, ivi compresi gli interessi che si realizzeranno sulle disponibilita' di
cassa con l' affidamento in corso del relativo servizio della Regione.
ARTICOLO 25
Le agevolazioni previste dalla presente legge, sono esclusivamente
a favore dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni.
ARTICOLO 26
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.
ARTICOLO 27
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Data a Bari, addì
3 marzo 1973