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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1973
Numero
10
Data
05/05/1973
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Bilancio di Previsione della Regione per l' esercizio finanziario dell' anno 1973.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 maggio 1973, n. 11, Ediz. Straord.
Allegati
Nessun allegato

 



ARTICOLO 1

E' autorizzato l' accertamento, la riscossione e il versamento nella Cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata regionale secondo le leggi in vigore in conformita' allo stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge.

ARTICOLO 2

E' autorizzato l' impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese della Regione per l' anno finanziario 1973 in conformita' dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

ARTICOLO 3

La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell' art. 40 della legge sulla contabilita' generale dello Stato, a disporre prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine e la loro iscrizione ai capitoli elencati nell' allegato n. 1 allo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, relativo alle spese obbligatorie e d' ordine.

ARTICOLO 4

La Giunta regionale e' autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione a capitoli di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente articolo, istituendo ove occorra capitoli nuovi.

ARTICOLO 5

La Giunta e' autorizzata ad introdurre con proprie deliberazioni nel bilancio della Regione le variazioni occorrenti per iscrivere all' entrata e alla spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme assegnate dallo Stato per l' esercizio di funzioni delegate, dando alle somme stesse la destinazione per cui sono state assegnate.

ARTICOLO 6

La Giunta regionale e' autorizzata ad introdurre con proprie deliberazioni nel bilancio della Regione le variazioni occorrenti per l' attuazione delle leggi regionali che utilizzano il fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali.

ARTICOLO 7

Per le finalita' di cui ai capitoli nn. 273, 274, 279, 283, 287, 289 e' autorizzato un ulteriore limite trentacinquennale di impegno annuo di L. 186.250.000, L. 518.087.300, L. 237.151.850, L. 17.000.000, L. 39.141.560, L. 23.384.200, rispettivamente.

ARTICOLO 8

Alle spese per l' esercizio delle funzioni amministrative nelle materie previste dall' art. 117 della Costituzione aventi natura corrispondente a quelle di cui alle spese soppresse o ridotte negli stati di previsione del bilancio dello Stato con i decreti legislativi di trasferimento delle funzioni amministrative, la Giunta e' autorizzata a provvedere con i singoli corrispondenti capitoli stanziati nello stato di previsione della spesa, in applicazione delle vigenti leggi dello Stato fino a quando la Regione non avra' diversamente disposto con legge regionale.

Alle spese per l' esercizio delle funzioni amministrative nelle materie previste dall' art. 117 della Costituzione, che non trovano previsione in appositi capitoli del bilancio, e alle altre spese per interventi operativi di competenza regionale, si provvede con lo stanziamento del fondo indiviso previsto al cap. 230 e contemporaneo trasferimento a carico dei singoli capitoli di spesa che verranno modificati od istituiti con successivi provvedimenti di variazione, quando saranno definite le specifiche destinazioni della spesa stessa.

ARTICOLO 9

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' anno 1973 annesso alla presente legge.

ARTICOLO 10

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

ARTICOLO 11

Pubblicazione - Omissis

 

All. Omissis

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