Legge con efficacia temporanea
Art. 1
La durata del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
1972 della Regione Puglia è protratta fino al 31 dicembre 1973 ai fini
dell'accertamento delle entrate, dell'impegno delle spese di competenza previste
nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra,
con leggi regionali, le variazioni eventualmente necessarie.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto della
Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
«Bollettino Ufficiale» della Regione.