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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1973
Numero
13
Data
04/07/1973
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Interventi regionali nei trasporti.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 17del 4 luglio 1973 Ediz. Straord
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

* Vedi nota

Legge abrogata dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” –  All. B 74 –

Art. 1

[Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione all'esercizio svolto dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1972 di tutto il complesso di autolinee ordinarie di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.

Art. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in L. 50 per autobus-Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 40 per autobus-Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dai contributi le aziende che, all'atto dell'erogazione degli stesi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti coi servizi di trasporto a impianti fissi e quelle relative a noleggi o prestazioni in sub-appalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la 5a commissione consiliare permanente, secondo i criteri sopra espressi.

Art. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 300 milioni.

Art. 5

All'onere di L. 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 308 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario medesimo «Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali» e stanziamento della somma al cap. 259-bis che contemporaneamente si istituisce con la denominazione «Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di Enea per viaggiatori in concessione.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.]

 

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 75, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.