(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n.
32, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[La Regione Puglia assume a
carico del proprio bilancio la spesa di L. 150.000.000 per la concessione di un
contributo in capitale integrativo a favore dell'ente autonomo Acquedotto
pugliese per la realizzazione di opere relative a diramazioni di condotte
idriche, opere già ammesse al contributo statale in capitale nella misura del
70% in applicazione del decreto del Presidente della repubblica 11 marzo
1968, n. 1090.
Art. 2
La Giunta regionale è autorizzata a deliberare ed erogare il
contributo di cui al precedente art. 1 direttamente all'ente autonomo per
l'Acquedotto pugliese in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dai
competenti uffici e con le stesse modalità e con applicazione delle ritenute di
garanzia previste per la erogazione del contributo statale.
Art. 3
La spesa di L. 150.000.000 derivante dalla presente legge farà
carico al cap. 335-bis del bilancio per l'esercizio finanziario 1972, che con la
presente legge viene istituito sotto la denominazione «Contributi integrativi in
capitale nella misura del 30% a favore dell'ente autonomo per l'Acquedotto
pugliese per la esecuzione delle seguenti opere:
a) Derivazione dal Fortore per il Sub-Appennino Dauno |
L. 150.000.000 |
b) Costruzione della diramazione Andria-Trani |
» 100.000.000 |
c) Costruzione della derivazione Cerignola-Margherita di Savoia |
» 150.000.000 |
d) Costruzione della diramazione per Torremaggiore-Chieuti e S. Paolo
Civitate |
» 100.000.000 |
|
|
Conseguentemente il capitolo di bilancio n. 332 «Contributi in
conto capitale a favore di comuni ed enti per la costruzione, ampliamento e
sistemazione acquedotti, ecc.» dell'esercizio finanziario 1972 subisce una
variazione in diminuzione da Lire 600 milioni a Lire 450.000.000.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto.
La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale»
della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione. ] (2)
(2) La presente legge è stata
abrogata dall'allegato B, n. 32, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.