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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1973
Numero
15
Data
04/07/1973
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
Interventi per la esecuzione di lavori, di sistemazione e di ampliamento della rete dell' Acquedotto.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia ,n. 17, Ediz. Straord del 4 luglio 1973
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 32, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[La Regione Puglia assume a carico del proprio bilancio la spesa di L. 150.000.000 per la concessione di un contributo in capitale integrativo a favore dell'ente autonomo Acquedotto pugliese per la realizzazione di opere relative a diramazioni di condotte idriche, opere già ammesse al contributo statale in capitale nella misura del 70% in applicazione del decreto del Presidente della repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

 

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata a deliberare ed erogare il contributo di cui al precedente art. 1 direttamente all'ente autonomo per l'Acquedotto pugliese in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dai competenti uffici e con le stesse modalità e con applicazione delle ritenute di garanzia previste per la erogazione del contributo statale.

 

Art. 3

La spesa di L. 150.000.000 derivante dalla presente legge farà carico al cap. 335-bis del bilancio per l'esercizio finanziario 1972, che con la presente legge viene istituito sotto la denominazione «Contributi integrativi in capitale nella misura del 30% a favore dell'ente autonomo per l'Acquedotto pugliese per la esecuzione delle seguenti opere:

a) Derivazione dal Fortore per il Sub-Appennino Dauno

L. 150.000.000

b) Costruzione della diramazione Andria-Trani

» 100.000.000

c) Costruzione della derivazione Cerignola-Margherita di Savoia

» 150.000.000

d) Costruzione della diramazione per Torremaggiore-Chieuti e S. Paolo Civitate

» 100.000.000

 

 

Conseguentemente il capitolo di bilancio n. 332 «Contributi in conto capitale a favore di comuni ed enti per la costruzione, ampliamento e sistemazione acquedotti, ecc.» dell'esercizio finanziario 1972 subisce una variazione in diminuzione da Lire 600 milioni a Lire 450.000.000.

 

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. ] (2)

 

(2) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 32, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.